⚖️ Consulta: sì ai rapporti civili tra bambini adottati in casi particolari e parenti dell'adottante
Cosa imparerai da questo articolo: analizzeremo lo storico intervento della Corte Costituzionale sull'art. 55 della Legge 184/1983 e sull'art. 300 c.c., l'estensione dei rapporti di parentela civili nell'adozione in casi particolari, le ricadute operative sul principio di uguaglianza dei figli ed il superamento del divario tra genitore giuridico e sociale.
La Corte Costituzionale ha vagliato la questione di legittimità costituzionale inerente alle disposizioni che escludevano, nell'ambito dell'adozione di minori "in casi particolari", la sussistenza di "rapporti civili" tra il bambino adottato ed i parenti dell'adottante, con specifico riferimento all'art. 55 della Legge n° 184 del 1983 ed all'art. 300, comma 2, del Codice Civile.
Attraverso una nota dell'Ufficio comunicazione e stampa, la Consulta ha reso noto che le disposizioni censurate sono state dichiarate incostituzionali nella parte in cui prevedevano che «l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante». La Corte ha sancito che il mancato riconoscimento di tali legami discrimina, in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il minore adottato in casi particolari rispetto agli altri figli, privandolo di relazioni giuridiche essenziali per la formazione della sua identità personale e patrimoniale, in violazione degli artt. 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 8 CEDU.
🏛️ La vicenda di merito ed il principio di unicità dello stato di figlio
In primo luogo, occorre richiamare il quadro fattuale da cui trae origine il giudizio incidentale. La questione è stata sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Bologna nell'ambito della richiesta presentata da un uomo, unito in unione civile, finalizzata all'adozione della figlia biologica del partner ed al contestuale riconoscimento dei legami di parentela con la propria famiglia d'origine.
Sotto il profilo sistematico, l'impostazione previgente collideva apertamente con il principio di parità di trattamento di tutti i figli stabilito dalla Legge n° 219/2012, la quale ha definitivamente superato ogni residua distinzione tra filiazione nel matrimonio, fuori dal matrimonio ed adottiva. Come evidenziato dalla dottrina e dagli esperti intervenuti nel dibattito, il limite dell'adozione ex art. 44 consisteva proprio nel determinare situazioni paradossali in cui due minori cresciuti nel medesimo nucleo familiare non risultavano giuridicamente fratelli. Con questo arresto, l'adozione in casi particolari produce effetti pieni, inserendo a tutti gli effetti il minore nella rete parentale dell'adottante.
⚖️ L'ambito applicativo dell'art. 44 L. 184/1983 ed il genitore sociale
Più precisamente, giova ricordare che l'istituto dell'adozione in casi particolari prescinde dallo stato di abbandono del minore e trova applicazione in molteplici fattispecie meritevoli di tutela. La norma opera, infatti, quando il minore orfano sia adottato da parenti entro il sesto grado o da persone legate da un preesistente rapporto stabile, quando l'adozione sia compiuta dal coniuge del genitore biologico, nei casi di minori portatori di handicap ovvero nell'ipotesi di constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
In conclusione, la decisione della Consulta prende atto dell'evoluzione della nozione stessa di famiglia e di genitorialità. Accanto alla figura del genitore giuridico, la realtà sociale e l'ordinamento riconoscono l'importanza del genitore "sociale", ovvero di chi garantisce un accudimento stabile ed affettivo. La pronuncia restituisce così a ciascun bambino una tutela piena ed effettiva, saldando la dimensione affettiva con quella giuridica.
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