04 marzo 2022

Eutanasia legale: le motivazioni della Consulta

⚖️ Eutanasia legale: le motivazioni della Consulta ed il dibattito sul fine vita

Cosa imparerai da questo articolo: esamineremo le argomentazioni giuridiche della sentenza n. 50/2022 della Corte Costituzionale sul referendum "Eutanasia Legale", la tecnica del ritaglio normativo sull'art. 579 c.p., le obiezioni dei comitati promotori e l'impatto di questa pronuncia sul dibattito pubblico del fine vita.

Lo scorso 2 marzo, la Corte Costituzionale, sotto la presidenza di Giuliano Amato e con il redattore Cesare Modugno, ha depositato la sentenza n° 50/2022 avente ad oggetto l'ammissibilità del referendum popolare inerente l'abrogazione parziale dell'art. 579 c.p., promosso dall'Associazione Luca Coscioni. Il provvedimento ha dichiarato l'inammissibilità del quesito, fondando la decisione su articolate premesse di diritto costituzionale e penale.

🏛️ La tecnica del ritaglio normativo e l'effetto della disciplina di risulta

In primo luogo, occorre premettere che il quesito referendario era stato strutturato mediante la cd. tecnica del ritaglio, sollecitando l'abrogazione di specifici frammenti lessicali del primo, secondo e terzo comma dell'art. 579 c.p. (Omicidio del consenziente). Attraverso la saldatura dei brani linguistici residui, il testo di risulta avrebbe disposto la punibilità dell'uccisione del consenziente con le pene dell'omicidio comune esclusivamente nei casi di minori, infermi di mente o soggetti il cui consenso fosse stato estorto o violato.

Nello specifico, la Consulta ha evidenziato che l'effetto oggettivo dell'eventuale vittoria del "sì" sarebbe stato quello di rendere penalmente lecita l'uccisione di una persona con il suo consenso al di fuori delle fattispecie di invalidità tipizzate. Tale depenalizzazione si sarebbe estesa non solo ai casi di pazienti affetti da patologie irreversibili o sofferenze intollerabili, ma anche ad ipotesi disancorate da stati di malattia, ricomprendendo ragioni di disagio affettivo, familiare, economico o perfino il mero taedium vitae. Inoltre, la normativa di risulta non avrebbe posto limiti soggettivi all'esecutore, né vincoli sulle modalità dell'atto.

🛡️ Il bene vita come presidio costituzionalmente necessario

Sul versante istituzionale, la sentenza ribadisce che le norme incriminatrici poste a diretta tutela della vita umana non possono essere puramente e semplicemente abrogate. Pur non trattandosi di un testo a contenuto costituzionalmente vincolato — rimanendo fermo il potere del legislatore ordinario di introdurre discipline sostitutive —, la tutela minima richiesta dalla Carta Costituzionale non consente il totale azzeramento del presidio punitivo a vantaggio della sola autodeterminazione individuale.

In continuità con quanto stabilito nella storiche pronunce in materia (tra cui la sentenza n. 35/1997), la Corte ha chiarito che le situazioni di debolezza e vulnerabilità non si esauriscono nelle tassative ipotesi di incapacità previste dal codice penale, ma abbracciano condizionamenti di diversa natura. Da ciò deriva che la totale eliminazione della rilevanza penale dell'atto avrebbe comportato il venir meno del livello minimo di tutela garantito dal nostro ordinamento.

💬 Le reazioni dei promotori e la portata sociale del quesito

Per contro, la decisione ha sollevato ferme obiezioni da parte dei comitati promotori. L'Avv. Filomena Gallo e Marco Cappato hanno evidenziato come l'interpretazione giurisprudenziale consolidata già ricomprenda i disagi psicologici severi nell'alveo della deficienza psichica tutelata dal terzo comma dell'art. 579 c.p., lamentando un'anticipazione impropria del giudizio di legittimità costituzionale in sede di mera ammissibilità referendaria.

In conclusione, come rilevato dal filosofo Giovanni Fornero, nonostante l'esito d'inammissibilità, la campagna referendaria ha svolto un'indiscussa funzione civica ed educativa. Ha infatti riacceso la sensibilità collettiva e sollecitato le istituzioni ed i cittadini — in particolar modo le giovani generazioni — su un tema eticamente sensibile che richiede un quadro normativo chiaro, umano e rispettoso della dignità della persona.

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