02 aprile 2021

Sui tabulati telefonici è necessario un provvedimento del Giudice

Sui tabulati telefonici è necessario un provvedimento del Giudice

La decisione della Grande Camera della Corte di Giustizia UE

La Grande Camera della Corte di Giustizia UE, il 2 marzo, ha stabilito che le norme estoni — simili a quelle italiane — che consentono la conservazione generalizzata dei dati telefonici e informatici e attribuiscono al Pubblico Ministero il potere di acquisizione, contrastano con il diritto dell’Unione Europea.

La Corte ha ribadito i principi di tutela della riservatezza, protezione dei dati personali, libertà di espressione e informazione, e proporzionalità delle limitazioni ai diritti fondamentali.

I principi europei sulla tutela dei dati

La Corte ha precisato che l’art. 15 della Direttiva 2002/58/CE, letto alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 52 della Carta dei diritti fondamentali UE, impedisce normative nazionali che consentano l’accesso ai dati di traffico e ubicazione senza limiti legati alla lotta contro forme gravi di criminalità o gravi minacce alla sicurezza pubblica.

In altre parole, l’accesso ai tabulati non può essere autorizzato dal Pubblico Ministero, poiché il PM dirige l’istruttoria e rappresenta la pubblica accusa: serve un’autorità terza.

L’Ordine del giorno approvato alla Camera

Sulla base di questi principi, il Governo ha accolto l’Ordine del giorno presentato da Enrico Costa (Azione), sottoscritto da Lucia Annibali (Italia Viva) e Riccardo Magi (+Europa), che chiede che l’accesso ai tabulati sia subordinato all’autorizzazione del giudice, salvo i casi di lotta alla criminalità grave o prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica.

L’esecutivo si impegna a introdurre questa norma nella riforma del processo penale.

Le dichiarazioni di Enrico Costa

Costa ha ricordato che i tabulati telefonici “tracciano” la vita delle persone, rivelando posizione, movimenti e relazioni. Per questo, secondo l’Ordine del giorno, il PM può ottenerli solo con autorizzazione del giudice. Per i casi urgenti, varrà la regola delle intercettazioni: convalida successiva del GIP.

Il principio di proporzionalità e la tutela della vita privata

La Corte di Lussemburgo ha ribadito che solo la lotta contro forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica può giustificare l’accesso ai dati di traffico e ubicazione, poiché tali dati permettono di trarre precise conclusioni sulla vita privata delle persone.

La necessità di una duplice riserva: legge e giurisdizione

Le sentenze della Corte di Giustizia UE non sono immediatamente operative nell’ordinamento interno, ma rappresentano un invito autorevole al Legislatore ad adeguarsi. Occorre introdurre una duplice riserva — di legge e di giurisdizione — con regole chiare e precise sui casi e modi di accesso ai dati.

Un nuovo segnale di garantismo ed europeismo

Dopo l’approvazione dell’emendamento sulla presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo, l’Ordine del giorno sui tabulati rappresenta un ulteriore segnale che un vento di garantismo ed europeismo sta finalmente spirando anche in Italia.

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