Tra diritto e filosofia: Liberi fino alla fine


Il Parlamento italiano, dal 1930 ad oggi, non è riuscito a modificare la legge che punisce il suicidio assistito e l’omicidio del consenziente, sebbene da allora ad oggi il mondo sia sostanzialmente cambiato. 

In questi novanta anni una rivoluzione lenta ma inesorabile ha attraversato la medicina, la cultura, il diritto, la politica e la filosofia.

Oggi, con una mutata sensibilità e in virtù di questa rivoluzione, possiamo, infatti, individuare il discrimine che indica un comportamento lecito (o addirittura doveroso come l'interruzione delle terapie che tengono in vita una persona) e un comportamento illecito, severamente punito, come l'omicidio del consenziente o l'aiuto al suicidio.

Questo confine -che nel 2020 necessiterebbe di una precisa codificazione e quindi dell'intervento della Politica e del Parlamento- si muove di volta in volta su due paradigmi basati su concezioni della vita e della libertà in assoluta antitesi.


Una concezione che il filosofo Giovanni Fornero definisce "disponibilista", secondo cui la nostra vita ci appartiene, si scontra incessantemente con un'altra, "indisponibilista", secondo cui le scelte di autodeterminazione individuale non possono intervenire sul bene "vita".

Filosofia e diritto sui temi del fine vita si intersecano su più piani e livelli.


Del resto, basta leggere cosa scrive, ne “L’attività annuale della Corte costituzionale 2019”, la Presidente Marta Cartabia: "... [È] nella … prospettiva della ricerca di un punto di equilibrio tra gli spazi della politica e quelli della giustizia costituzionale e del pieno sviluppo del principio di leale cooperazione istituzionale, che deve essere letta un’altra decisione del 2019 che ha avuto grande risonanza: quella relativa alla vicenda del caso Cappato, in materia di fine vita, dove pure la Corte ha sperimentato una nuova via processuale al medesimo scopo di contemperare il rispetto della discrezionalità del legislatore e la necessaria garanzia dei principi costituzionali.

Infatti, con l’ordinanza n. 207 nel 2018, era stato sollecitato l’intervento del legislatore, segnalando alcune criticità costituzionali dell’art. 580 del codice penale (Istigazione e aiuto al suicidio). La Corte ha atteso per un anno che il necessario seguito arrivasse per via legislativa; poi, si è risolta ad adottare la sentenza n. 242, i cui contenuti sono ben noti, che ha portato ad escludere dall’area del penalmente rilevante la specifica ipotesi di chi «agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli». In tale situazione, ha osservato la Corte, il paziente avrebbe già la possibilità, ai sensi della legge n. 219 del 2017, di rifiutare la prosecuzione dei trattamenti di sostegno vitale e così di «accogliere la morte»; sicché irragionevole è apparsa la soluzione di precludergli ogni possibilità di congedarsi dalla vita in maniera diversa, con l’aiuto di terzi.

L’innovativa tecnica processuale sperimentata dalla Corte in questa occasione era esplicitamente ispirata ad alcune esperienze tratte dal diritto comparato e in particolare da analoghe decisioni della Corte suprema canadese e dalla Corte suprema del Regno Unito, richiamate anche nell’ordinanza n. 207. La nuova tecnica processuale scaturiva dalla necessità di contemperare una duplice esigenza: da un lato, rimuovere un vizio di incostituzionalità dalla disposizione dell’art. 580 cod. pen. e, dall’altro, e questo è il punto che mi preme sottolineare, lasciare in prima battuta al legislatore lo spazio per intervenire in una materia altamente sensibile, oggetto di profondi dibattiti nell’opinione pubblica, che esige che le dinamiche politiche e culturali trovino modo di ricomporsi anzitutto nelle sedi politiche.".


Per doverosi approfondimenti, l'articolo di Marco Cappato: https://www.eutanasialegale.it/articolo/dallindisponibilita-della-vita-umana-alla-disponibilita-cioe-alla-liberta-scelta/


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