Il Referendum costituzionale e il DL Elezioni



Benedetto Della Vedova, il 19 giugno scorso, sul sito istituzionale di Più Europa, in relazione al DL Elezioni, convertito in legge ordinaria sul filo di lana, così si esprimeva: “Con fatica degna di miglior causa e all’ultimo minuto utile, la maggioranza mette a segno un duro colpo alla partecipazione democratica.
Da una parte si costringono le forze politiche nuove, non presenti nei consigli regionali, a una raccolta firme tra luglio e agosto per la presentazione delle liste alle elezioni regionali e amministrative. Il tutto attraverso procedure manuali che, coinvolgendo centinaia di migliaia di persone, sottoporrebbero militanti, autenticatori e sottoscrittori a comportamenti pericolosi, del tutto opposti a quelli prescritti per evitare ritorno del contagio da Coronavirus. I partiti che non dovranno raccogliere sottoscrizioni scelgono la via oligarchica e antidemocratica, ‘chi è dentro è dentro…’ gli altri si arrangino. In secondo luogo l’abbinamento tra referendum costituzionale ed elezioni regionali impedirà che si discuta davvero di una riforma che stravolge gli equilibri costituzionali senza alcun criterio che non sia la furia antipolitica e anti istituzionale del M5S.”.



In questi giorni, su Il Dubbio (il quotidiano di proprietà del Consiglio Nazionale Forense), anche Paolo Armaroli, docente universitario di diritto pubblico comparato e di diritto parlamentare, già deputato nella XIII Legislatura con Alleanza Nazionale, prende posizione sulla questione e lo fa da tecnico e non da politico con un articolo dal titolo assai eloquente: “Referendum ed elezioni: la voglia matta di abbinare manda in tilt la Costituzione”.
L’incipit è fulminante: “Il dado è tratto. La legge di conversione del decreto legge sulle consultazioni elettorali per il 2020 ha chiuso il cerchio. Ha accorpato di tutto di più: tutte le consultazioni elettorali – dalle regionali al primo turno delle amministrative, dalle suppletive alle circoscrizionali – e, in zona Cesarini, anche il referendum confermativo della legge costituzionale sul taglio dei parlamentari. Già indetto per il 29 marzo e rinviato causa Covid. Più che un’idea infelice, un’assurdità vera e propria. Se si voterà domenica 20 e lunedì 21 settembre, come sembra, il decreto presidenziale d’indizione del referendum ci sarà attorno al 10- 15 luglio. Perché tra la data d’indizione e la data di svolgimento del referendum deve intercorrere un lasso temporale compreso tra i 50 e i 70 giorni.”.
Da un punto di vista squisitamente politico è evidente che le consultazioni elettorali e le consultazioni referendarie rispondano a logiche totalmente diverse: con le prime si eleggono i candidati, con il referendum costituzionale si conferma o meno una riforma della Legge Fondamentale. 
In punto di diritto, si consideri, invece, che per la materia referendaria è in vigore la Legge n°352/1970, che pur essendo formalmente una legge ordinaria come quella di conversione del DL Elezioni, è, tuttavia, una legge di attuazione degli articoli 75, 138 e 132 della Costituzione, nonché dell’articolo 71, relativo alla iniziativa popolare delle leggi.



“A questo punto –chiosa il Prof. Armaroli- il comitato promotore del referendum costituzionale, in quanto potere dello Stato, potrebbe sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento, che ha approvato una legge di conversione gravata da un abbinamento che non sta in piedi; del presidente della Repubblica, che di qui a poco emanerà il decreto d’indizione del referendum e anche del governo, perché il predetto decreto sarà emanato su deliberazione del Consiglio dei ministri.”.
Del resto, oltre alla questione strettamente politica posta da Della Vedova e da Più Europa, e sulla quale ovviamente bisogna riflettere in termini di diritti politici dei cittadini e delle organizzazioni partitiche cui essi fanno capo, anche lo stesso dato tecnico-giuridico è abbastanza evidente: abbiano una legge di conversione di un DL che si pone in ostinato e aperto contrasto con la Legge n°352/1970, normativa sì ordinaria ma di stretta attuazione della Carta Costituzionale.

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