Consenso informato, testamento biologico e pianificazione condivisa delle cure


 Con l’approvazione della legge recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, l’Italia ha finalmente provveduto a colmare un vuoto di libertà. 

Nel rispetto dei princìpi Costituzionali (articoli 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (articoli 1, 2 e 3) e con la esplicita finalità di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, la Legge n°219/2017 ha confermato apertis verbis il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

La Legge n°219/2017, ha, per la prima volta, infatti, disciplinato in maniera organica il consenso informato sugli accertamenti diagnostici e sui trattamenti sanitari cui sono sottoposti i pazienti ed ha introdotto l’istituto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e quello della pianificazione condivisa delle cure (PCC).

Per ciò che concerne il consenso informato, il Legislatore ha posto al centro del rapporto di cura il paziente e la sua volontà; infatti, l’art. 1 prevede il diritto di quest’ultimo ad avere un’informazione completa, aggiornata ed a lui comprensibile circa le proprie condizioni di salute, la diagnosi, la prognosi, i benefici e i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati dal medico, le possibili alternative ai trattamenti proposti e le conseguenze di un eventuale suo rifiuto delle cure.

La norma, inoltre, prevede l’acquisizione del consenso informato come necessario presupposto per il compimento di ogni accertamento diagnostico o trattamento sanitario.

Soprattutto, viene finalmente chiarito che la nutrizione e l’idratazione artificiale possono essere rifiutate dal paziente. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, la nutrizione e l’idratazione artificiale sono contemplate alla stregua di una modalità di somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici e, pertanto, in quanto tali, a tutti gli effetti “trattamenti sanitari”.

Merita, ancora, di essere succintamente approfondito il tema del consenso informato che può essere definito come l’atto attraverso il quale i due protagonisti del percorso di cura, il paziente e il medico, dialogano in merito alle azioni che si dovrebbero effettuare.

Questo percorso si articola in due momenti specifici: da un lato, l’informazione attraverso la quale il medico fornisce al paziente notizie sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive terapeutiche e sulle verosimili conseguenze della terapia e del mancato atto sanitario, al fine di favorire una scelta autonoma e consapevole; e, dall’altro, l’esercizio del diritto del paziente all’autodeterminazione con l’assenso o il dissenso alla proposta.

Solo all’esito di questo importante processo informativo e comunicativo il paziente potrà effettuare una scelta che sia adeguata al contenuto di vita del paziente, al suo concetto di dignità e di esistenza.

Al caso del cittadino non ancora paziente si rivolge, invece, l’articolo 3 che disciplina le DAT, disposizioni anticipate di trattamento, o Testamento Biologico, con le quali le persone possono dare indicazioni circa i trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero, in futuro, in condizioni di incapacità.

In buona sostanza, applicando questa normativa, ogni soggetto maggiorenne e capace di intendere e di volere potrà redigere delle disposizioni che dovranno applicarsi nell’eventualità di una sua futura incapacità di autodeterminazione.

Con il testamento biologico si ha, in altre parole, la possibilità di esprimere anticipatamente una scelta terapeutica e/o diagnostica in previsione di un quadro clinico in cui non sarebbe nelle condizioni di autodeterminarsi; poiché, però, sia i mezzi di cura che i mezzi diagnostici si evolvono nel tempo uno dei punti più importanti da inserire quando si stilano le DAT è quello relativo alle condizioni di salute che ognuno ritiene incompatibili con la propria dignità ed esistenza.

Durante un percorso di malattia, oltre al consenso informato, cui abbiamo fatto cenno prima, il Legislatore ha introdotto, con l’art. 5, anche la Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC), uno strumento che consente al malato di decidere come vuole siano declinate nel proprio contenuto di vita le proposte sanitarie, dopo una comunicazione delle diverse opzioni e delle conseguenze di ciascuna di queste.

“La PCC coinvolge il paziente, il team di cura e i suoi familiari e deve essere tracciata nella cartella clinica e nei documenti – referti, format specifici – disponibili sia per il malato sia per i sanitari, anche quelli non appartenenti al team di cura” (cfr. “Conoscere la Legge n. 219/2017”, manuale curato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio e promosso dall’Associazione Luca Coscioni).

Se le DAT si riferiscono alla persona, la PCC si riferisce esplicitamente al paziente ed è espressione della relazione di cura tra medico e paziente.

“La condivisione della pianificazione delle cure è da intendere nel senso che ciascuno dei due protagonisti partecipa alla relazione esprimendo le proprie prerogative: di carattere tecnico-informativo quelle del medico, di carattere decisionale quelle del paziente. Questi può decidere di accogliere, del tutto o solo in parte, le proposte terapeutiche del medico o addirittura di respingerle. In sintesi: la volontà del paziente può discostarsi dalle proposte del medico” spiegano Daniele Rodriguez e Anna Aprile, Medici legali sul sito quotidianosanita.it.

Mi piace concludere con un citazione: “Autodeterminazione, ossia il determinare se stesso, non è più un solo principio, ma un diritto vero e proprio che si concretizza diventando strumento attraverso il quale si esercitano i diritti della personalità.” (Cit.: A. N. Manzione, Una vittoria per la dignità della vita: la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017. Breve commento e riflessioni, in Giurisprudenza Penale Web, 2018 7-8).


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