21 aprile 2022

Privacy e democrazia diretta digitale

Privacy e democrazia diretta digitale

Cosa imparerai da questo articolo: analizzeremo i recenti rilievi del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di DPCM relativo alla piattaforma per la raccolta digitale delle firme per referendum e leggi di iniziativa popolare. Vedremo le criticità legate alla gestione dei dati sensibili, il ruolo delle istituzioni coinvolte e le prospettive per un pieno contemperamento tra innovazione civica, tutela della riservatezza e garanzie costituzionali.

logo del Garante della Privacy

Nei giorni scorsi, il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato al Ministero per l’innovazione tecnologica il prescritto parere sullo schema di DPCM che stabilisce le regole della piattaforma pubblica per la raccolta delle firme per i referendum abrogativi e i progetti di legge di iniziativa popolare.

In sintesi, l’Autorità ha ritenuto che, dall’esame di un provvedimento così rilevante per istituti di democrazia diretta previsti e garantiti dalla Costituzione, siano emersi numerosi profili critici, in quanto la norma regolamentare appare allo stato priva di adeguate tutele per il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.

⚖️ Il quadro normativo e la tutela dei dati sensibili

Per comprendere appieno la portata del tema, occorre muovere da un presupposto fondamentale: a mente della Carta costituzionale e della legge sui referendum, il trattamento dei dati dei sottoscrittori fa capo a soggetti ben individuati quali i promotori, i partiti politici, l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione e la Camera alla quale viene presentata la proposta di legge. A tali soggetti l’ordinamento conferisce funzioni delicate e costituzionalmente garantite, tra le quali rientrano la raccolta dei dati personali dei sottoscrittori, la verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali e il deposito delle firme autenticate.

Il DPCM licenziato prevede, invece, l’intervento di ulteriori soggetti terzi: il gestore della piattaforma — ossia una persona giuridica individuata dalla Presidenza del Consiglio, per ora del tutto indeterminata — e la Presidenza del Consiglio stessa, chiamata a realizzare la piattaforma e a gestire temporaneamente l'inserimento dei dati dei cittadini e l'abilitazione degli accessi. Al gestore viene inoltre attribuito lo sviluppo tecnologico dell’infrastruttura, le cui specifiche tecniche verrebbero incluse in un manuale operativo non sottoposto al preventivo esame del Garante e del Ministero della Giustizia.

Tale rinvio al manuale operativo, secondo l’Autorità Garante, appare incompatibile con la lettera e con lo spirito della legge e non offre adeguate garanzie di protezione dei dati personali in relazione a profili essenziali del funzionamento dell'infrastruttura.

Merita attenzione il fatto che “i dati dei sottoscrittori di una proposta di referendum o di un progetto di legge rientrano nell’ambito delle particolari categorie di dati per i quali il Regolamento europeo prevede rigorose tutele a garanzia della loro riservatezza. Essi rivelano infatti, oltre al dato sulla partecipazione alla consultazione referendaria, le opinioni o la posizione politica del sottoscrittore”, come opportunamente precisato dal Garante Privacy.

📜 L'evoluzione della democrazia digitale e il dibattito istituzionale

Sul versante delle iniziative civiche, Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni — che con l’avvocato Mario Staderini ha promosso questa innovazione —, ha evidenziato come i rilievi mossi dal Garante debbano essere affrontati e risolti tempestivamente grazie agli strumenti tecnologici e giuridici a disposizione delle istituzioni, al fine di garantire la riservatezza dei dati personali di chi firma e consentire al contempo ai promotori di mantenere un canale di contatto con i partecipanti.

L'auspicio rivolto al Governo è quello di risolvere con celerità le obiezioni sollevate, rendendo finalmente operativa la piattaforma pubblica digitale per la sottoscrizione dei quesiti.

In conclusione, va ricordato che questa importante battaglia di civiltà — culminata nel 2019 con la pronuncia del Comitato Diritti Umani delle Nazioni Unite e tradotta poi in norma di legge nel 2021 su emendamento di Riccardo Magi — ha permesso per la prima volta nella storia della Repubblica la raccolta firme digitale tramite SPID e CIE a sostegno dei referendum. Un traguardo democratico fondamentale che richiede oggi di coniugare la massima partecipazione dei cittadini con una rigorosa ed ineludibile tutela della loro riservatezza.

Per qualsiasi chiarimento, consulenza o approfondimento su tematiche relative al diritto delle nuove tecnologie e alla tutela dei dati personali, è possibile contattare lo Studio Legale ai recapiti: e-mail avvitalogrillo@gmail.com | WhatsApp 3386395723.

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