Il Tar Campania e la didattica a distanza

 


Anche il 2022 si apre con la più classica tra le diatribe cui ci ha abituato la pandemia: scuole aperte o scuole chiuse, didattica a distanza o didattica in presenza.

La Regione Campania nei giorni scorsi aveva adottato un provvedimento con il quale si disponeva la didattica a distanza in tutte le scuole per due settimane, a seguito delle criticità legate alla pandemia da Covid-19.

Immediatamente, però, la citata ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7 gennaio 2022, con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale”, è stata impugnata innanzi al TAR Campania.

Proprio ieri è arrivata la pronuncia della V Sezione che ha accolto l’istanza cautelare e il ricorso presentato da alcuni genitori e ha sospeso, dunque, il provvedimento della Regione perché, si legge nel decreto, “non risulta alcun ‘focolaio’ né alcun rischio specificatamente riferito alla popolazione scolastica”. Il Tar ha, peraltro, fissato la trattazione del merito per il prossimo 8 febbraio.

In sintesi, il TAR evidenzia che “il solo fatto dell’aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica, e peraltro neppure certo, e la sola mera possibilità dell’insorgenza di gravi rischi, predicata in termini di eventualità, non radicano per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria che in astratto potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale.”.

Insomma, il Tar ha precisato che i Sindaci e i Presidenti di Regione non hanno per legge il potere di chiudere le scuole se non in presenza di una “zona rossa”; inoltre, la chiusura degli istituti può riguardare singoli territori e singoli istituti.

Infatti, il decreto emesso dai Giudici amministrativi campani sottolinea che il D.L. 7 gennaio 2022 n°1 (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione primaria”), ha dettato disposizioni uniformi per tutto il territorio nazionale nei settori contemplati (tra l’altro accogliendo talune delle istanze veicolate nella Conferenza Stato-Regioni), imponendo, per quanto rileva, l’estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni, salve le eccezioni ivi previste (art. 1); l’estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (art. 2); l’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. Green pass), tra l’altro, per l’accesso ai servizi alla persona ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, con le eccezioni ivi previste (art. 3), e, per quanto specificamente rileva, individuando, all’art. 4, puntualmente, la disciplina per la “gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo” (e, segnatamente: sospensione delle lezioni in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe per una durata di dieci giorni per le scuole dell’infanzia; sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare in presenza di un caso di positività nella classe nella scuola primarie; didattica a distanza per la durata di dieci giorni in presenza di “almeno due casi di positività nella classe”, ecc.); e predisponendo, altresì, “misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID 19 nella popolazione scolastica” (art. 5).

Ne consegue che, una volta emanata una normativa di rango primario, sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, normativa di legge che disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di “prevenire il contagio” e di garantire, nel contempo, il loro espletamento “in presenza”, si deve escludere che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività.

Ciò soprattutto ove si consideri che il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori (salute individuale e collettiva e diritto all’istruzione) è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale.

Ne consegue, allora, che non possa mantenersi l’efficacia di un provvedimento amministrativo palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche, operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente, in maniera così evidentemente impattante, sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico.

In buona sostanza, il decreto del Tar Campania sospende l’ordinanza impugnata e quindi il blocco della didattica in presenza, e tanto anche a seguito delle difese della Regione Campania che aveva fatto riferimento ad una situazione “della massima gravità (numero 4)” e ad un indice di ospedalizzazioni “in assenza di immediate e drastiche misure”, con possibile saturazione dei posti letto entro 30 giorni a partire dal 7 gennaio.

Così come non hanno convinto i giudici le tesi difensive relative alla diffusione straordinaria della variante Omicron, dei focolai registrati prima della chiusura natalizia nelle fasce della popolazione giovanile e dell’impossibilità di poter eseguire i tracciamenti o quelle, pur esposte negli atti integrativi depositati al Tar, concernenti la limitata percentuale di alunni vaccinati nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

Con buona pace di tutti, da oggi si ritorna alla scuola in presenza anche in Campania.


Commenti

  1. L'estrema contagiosità della variante Omicron e l'oggettiva impossibilità di tracciamenti e di concludere sui piccoli una campagna vaccinale coerente con i numeri della pandemia rendeva la scelta della chiusura l'unica possibile. 220mila casi quotidiani congelano ogni pensiero diverso.

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