Il Tar Friuli-Venezia Giulia e i vaccini per i sanitari

 



Il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I - Trieste, con sentenza n°333 del 10 novembre 2021, n°333, di recente pubblicata, conferma che è legittima la sospensione dall’esercizio della professione medica in presenza del rifiuto del sanitario di sottoporsi a vaccinazione anti COVID-19.

È un tema sul quale è opportuno ritornare ancora una volta per svolgere un ragionamento che possa essere utile a sgombrare il campo dalle solite, e ormai ripetitive se non stantie, mistificazioni dei soliti novax, nomask, nobrain.

Ebbene, il ricorrente, iscritto all’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Pordenone, domandava l’annullamento del provvedimento adottato dall’Azienda sanitaria del Friuli occidentale (ASFO) ai sensi dell’art. 4, comma 6 del d.l. n°44 del 2021 (convertito in Legge n°76 del 2021), con cui è stata accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

Le motivazioni per respingere integralmente il ricorso adottate dal Tribunale Amministrativo Regionale sono limpide e ci aiutano a ribadire alcuni punti fermi in diritto sui vaccini anticovid.

Sulla “eterna” questione che si tratterebbe di farmaci sperimentali, inidonei a prevenire il contagio, le cui autorizzazioni sono allo stato sub iudice, il TAR precisa che il motivo non è condivisibile “perché parte dall’erronea premessa secondo cui i vaccini attualmente disponibili si troverebbero ancora in fase di sperimentazione. I quattro prodotti ad oggi utilizzati nella campagna vaccinale sono stati invece regolarmente autorizzati dalla Commissione, previa raccomandazione dell’EMA, attraverso la procedura di autorizzazione condizionata (c.d. CMA, Conditional marketing authorisation), disciplinata dall’art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dal Reg. CE 507/2006 della Commissione. Si tratta di un’autorizzazione che può essere rilasciata anche in assenza di dati clinici completi, "a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari". Il carattere condizionato dell’autorizzazione non incide sui profili di sicurezza del farmaco (dal sito dell’ISS, che richiama a sua volta quello dell’EMA: "una autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala"), né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di "completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole".”.

Sorvolando su altre questioni, pure risolte dal TAR, merita una lettura approfondita la questione relativa alla violazione degli artt. 2 e 5 della Convenzione di Oviedo, che sanciscono - rispettivamente - la prevalenza del bene e dell’interesse dell’essere umano e il diritto al consenso informato, motivo dedotto dal ricorrente.

Ebbene, la sentenza precisa: “La Citata convenzione, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è affatto "fonte primaria dell’Unione europea" ma accordo internazionale tra Stati adottato in seno al Consiglio d’Europa, autonoma e distinta organizzazione internazionale con sede a Strasburgo. Alla Convenzione di Oviedo non potrebbe pertanto applicarsi il complesso di principi ricollegati alla primauté comunitaria, tra cui quello dell’efficacia diretta e conseguente disapplicazione della normativa interna incompatibile, trattandosi di atto del tutto estraneo a quell’ordinamento. Ne consegue l’inidoneità a costituire parametro di legittimità dell’atto amministrativo in via diretta... Essa potrebbe, semmai, essere valorizzata quale norma interposta in un giudizio di costituzionalità per violazione dell’art. 117 Cost., nella parte in cui vincola la potestà legislativa dello Stato al "rispetto degli obblighi internazionali". A tale proposito, deve però rilevarsi che l’Italia, pur firmataria della Convenzione di Oviedo, non ha ad oggi completato l’iter di ratifica (autorizzato dal Parlamento con l. 145 del 2001), non avendo proceduto al deposito del relativo strumento presso l’organizzazione…  In ogni caso, è la stessa Convenzione di Oviedo a prevedere (art. 26) possibili restrizioni dei diritti ivi garantiti "che previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute pubblica o alla protezione dei diritti e libertà altrui".”.

La pronuncia va ancora più in fondo provvedendo a smontare anche altri presunti richiami “europei” di cui intende avvalersi il ricorrente e che più volte abbiamo visto sulle nostre bacheche social come verità assolute e utili a rivalersi in sgangherati richiami ad un futuro prossimo Tribunale di Norimberga…

Ma leggiamo la sentenza.

“…10. Con il sesto motivo il ricorrente invoca l’efficacia diretta della risoluzione n. 2361 del 2021 del Consiglio d’Europa. Anche questa censura incorre nel medesimo fraintendimento della precedente, cioè quello di considerare il Consiglio d’Europa un’istituzione dell’Unione europea e i suoi atti soggetti ai principi dell’ordinamento eurounitario. La citata risoluzione del Consiglio d’Europa contiene mere indicazioni non vincolanti per gli Stati membri dell’organizzazione e non costituisce parametro di legittimità dell’atto né, tantomeno, norma interposta all’art. 117 Cost. in un eventuale giudizio di costituzionalità del d.l. 44 del 2021.

11. Con il settimo motivo il ricorrente deduce il contrasto con gli artt. 3 e 52 della Carta di Nizza e con l’art. 8 della CEDU. L’art. 3 della Carta di Nizza garantisce il diritto all’integrità fisica e il rispetto del principio del consenso informato ai trattamenti medici. L’art. 52 della medesima Carta stabilisce che le limitazioni ai diritti ivi sanciti devono essere previste dalla legge, rispettarne il contenuto essenziale, essere conformi al principio di proporzionalità. L’art. 8 della CEDU tutela il rispetto della vita privata dalle ingerenze dell’autorità pubblica.

11.1. Il motivo è infondato. Proprio l’art. 52 menzionato dal ricorrente ammette le limitazioni giustificate da "finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui". L’obbligo vaccinale dei sanitari è posto a tutela della salute pubblica e appare misura pienamente proporzionata al suo scopo. I soggetti cui l’obbligo è riferito ("gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario") entrano quotidianamente in relazione con una collettività indifferenziata, composta anche di individui fragili o in gravi condizioni di salute, che non può scegliere di sottrarsi al contatto, né informarsi sullo stato di salute dei sanitari e sulla loro sottoposizione alla profilassi vaccinale. Dal punto di vista della proporzionalità, si evidenzia che l’art. 4 del d.l. 44 del 2021 prevede comunque un meccanismo di esenzione dall’obbligo vaccinale, per i casi di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale", e che la sospensione, anche nelle ipotesi di permanente e ingiustificato inadempimento, ha natura temporanea, estendendosi "fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021".

11.2. Quanto al contrasto con l’art. 8 CEDU, si richiama la sentenza Grande Camera 8 aprile 2021, Vavricka and others v. the Czech Republic, che ha sancito la compatibilità con l’art. 8 della Convenzione dell’obbligo vaccinale infantile (contro nove malattie, tra cui poliomielite, tetano ed epatite B) previsto dall’ordinamento della Repubblica Ceca quale condizione per l’ammissione al sistema educativo prescolare. Pur nella diversità del caso trattato, si ritiene che anche dalla giurisprudenza sovranazionale possano trarsi indicazioni favorevoli alla compatibilità dell’obbligo di cui al d.l. 44 del 2021 con i diritti e le libertà fondamentali dell’individuo.

12. Con l’ottavo motivo il ricorrente deduce la contrarietà con la circolare ministeriale che, con riferimento ai soggetti precedentemente infettati da SARS-CoV2, consente di "considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino ... purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre i 12 mesi dalla guarigione"…”.

In un sol colpo abbiamo sventato la mitica risoluzione del Consiglio d’Europa, la Carta di Nizza e la CEDU, sempre più spesso richiamate a sproposito dai commentatori novax che infestano i social ed inquinano il dibattito pubblico.

Infine, non poteva mancare il richiamo alla Costituzione, la più bella del mondo come dice il mainstream, quella che tutti vogliono piegare ai loro usi e consumi, soprattutto in materia di diritti e giammai di doveri.

Ebbene, anche in questo caso il motivo è infondato. Tutti i diritti e le libertà individuali trovano un limite nell’adempimento dei doveri solidaristici, imposti a ciascuno per il bene della comunità cui appartiene (art. 2 della Cost.). L’obbligo vaccinale garantisce che il diritto al lavoro del singolo si eserciti nel rispetto dell’interesse alla tutela della salute collettiva. L’ingiustificato inadempimento dell’obbligo, peraltro, ha effetto meramente sospensivo ("fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021") rispetto allo svolgimento di determinate tipologie di prestazioni (quelle per cui vi sarebbe il rischio di diffusione del virus) e non compromette in via definitiva il rapporto lavorativo del sanitario dipendente. 


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