Il Referendum Eutanasia Legale

 


Domenica mattina, 8 agosto tra le 9,30 e le 13,00 in Piazza del Popolo a Lauria continuerà la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale promosso tra gli altri dall’Associazione Luca Coscioni, Più Europa, Partito Socialista Italiano, Possibile, Radicali Italiani.

Vale la pena tratteggiare brevemente i termini della questione e ricostruire lo stato dell’arte.

In virtù delle azioni di disobbedienza civile di Marco Cappato e Mina Welby, l’Associazione Coscioni ha ottenuto nel 2017 una norma che finalmente accoglie e disciplina il Testamento Biologico e una sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto importanti spiragli di libertà sulla disponibilità della vita umana.

Oggi, in Italia possono porre fine alle loro sofferenze solo i pazienti per cui risulti sufficiente l’interruzione delle terapie, come previsto dalla Legge n°219/2017.

La Corte Costituzionale, inoltre, ha chiarito che l’aiuto al suicidio (art. 580 del Codice Penale) non è punibile nel caso in cui la persona che lo richiede sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.

Tutte le altre persone con patologie irreversibili che cagionano dolori intollerabili, e i pazienti impossibilitati ad assumere autonomamente un farmaco (a causa di SLA, di una tetraplegia…) nel nostro Paese, invece, non hanno la possibilità di scegliere né di chiedere aiuto medico attivo per la morte volontaria, perché il nostro codice penale vieta l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.).

A questa situazione si può, però, porre rimedio con il referendum sull’eutanasia legale.

Il testo del Quesito Referendario per l’eutanasia legale è il seguente: “Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.»; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole «Si applicano»?”

In sintesi, il testo dell’Articolo 579 c.p. a seguito delle citate abrogazioni referendarie diventerebbe il seguente:

“Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

Contro una persona minore degli anni diciotto;

Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2].”.

In buona sostanza, il referendum intende abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 c.p. sull’omicidio) inserito nell’ordinamento giuridico per punire l’eutanasia.

A seguito dell’intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà, invece, punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.

Per quanto concerne, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall’ordinamento sarà applicabile il reato di omicidio doloso (art. 575 c.p.).

Giova precisare che attualmente l’eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 c.p. omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Corte Costituzionale con la Sentenza Cappato-DJ Fabo.

Viceversa, come accennato innanzi, forme di eutanasia c.d. passiva, ossia praticata in modalità omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente gravemente sofferente, sono già considerate penalmente lecite vieppiù quando l’interruzione delle cure ha come finalità quella di scongiurare il c.d. “accanimento terapeutico”.

Occorre, tuttavia, sottolineare che nella realtà concreta si possono presentare molte situazioni dubbie che realizzano condotte “complesse” o “miste” che non consentono spesso all’interprete di discernere facilmente se ci si trovi di fronte a casi di eutanasia mediante azione od omissione.

Inoltre, ci si può trovare di fronte a casi che pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure.

Proprio allo scopo di ridurre, se non di eliminare, i casi di discriminazione tra tipi di malati, sorge l’esigenza di consentire l’eutanasia indipendentemente dalle modalità della sua esecuzione concreta, attiva od omissiva.

Per risolvere queste incertezze e per garantire un diritto di libertà a tutti, il ricorso al referendum parzialmente abrogativo dell’art. 579 c.p. è utile per una duplice serie di motivi: intanto, intervenendo su questo articolo si può esplicitamente richiamare il concetto di eutanasia; inoltre, la norma che residua dopo la parziale abrogazione ha al suo interno l’espressione “col consenso di lui” il cui significato risulta coordinato alle leggi dell’ordinamento e agli interventi della Corte Costituzionale in materia.


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