La Cedu e i ricorsi dei poliziotti

 


Ultimo appuntamento sui fatti del G8 di Genova del 2001 con due pronunce di strettissima attualità rese dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

È proprio di questi giorni di metà luglio, infatti, la notizia che la Corte di Strasburgo ha dichiarato irricevibili i ricorsi presentati da alcuni poliziotti condannati per l’irruzione nella scuola Diaz.

Secondo uno dei ricorrenti “l’esame condotto dalla Corte di Cassazione non è stato effettivo ed equo, poiché la stessa non ha realmente preso in considerazione, confutandole, le ragioni di doglianza esposte dai ricorrenti (…). In particolare la violazione delle disposizioni normative sopra richiamate deve essere individuata, sia in relazione alla sentenza della Corte di Appello che ha ribaltato il giudizio di assoluzione del Tribunale, che in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso degli odierni esponenti, nei seguenti profili che di seguito di sintetizzano: nell'aver affermato la Corte di Appello di avere integralmente riportato la relazione di servizio dell'agente …, quando invece la stessa è stata riportata solo in parte, restando esclusa proprio quella parte in cui è scritto che vi erano due incisioni sul corpetto protettivo (prova inconfutabile del fatto che non esistono due versioni del fatto ma una sola) e che si era accorto di essere stato accoltellato solo in un secondo momento”. 

Inoltre, il ricorso sarebbe meritevole di accoglimento per “aver la Corte di Cassazione del tutto omesso di valutare tale aspetto arrivando poi addirittura ad affermare che nella relazione di servizio è scritto che vi era un taglio sul giubbotto e un'incisione sul corpetto sottostante, affermazione documentalmente riconoscibile come falsa”, e “nell'aver fatto riferimento la Corte di Appello ad un atto (…) non acquisito e non acquisibile a dibattimento quale ragione del supposto (in realtà inesistente) cambio di versione dell'Agente…”

Secondo un altro ricorrente, invece, “l’intero processo è basato su un materiale probatorio carente e lacunoso, e tuttavia, ciò non ha portato ad una sentenza assolutoria ma ad un accertamento della responsabilità penale a prescindere dalle risultanze processuali. Le fonti testimoniali raccolte dal giudice della cognizione erano già valse a decretare l’archiviazione del procedimento nei confronti dei presunti aggressori. Nonostante la scelta della pubblica accusa di chiedere l’archiviazione delle imputazioni nei confronti dei possibili esecutori materiali delle violenze, evidentemente determinata dalle difficoltà incontrate nella loro individuazione, gli imputati sono stati dichiarati responsabili per i reati loro ascritti, dal Tribunale di Genova” e “venivano condannati a tre anni di reclusione (interamente condonati) e alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena”.

E continua, “Si osserva… come tale processo, durato quasi otto anni, è stato caratterizzato da un interesse mediatico ed una pressione sociale senza precedenti, che esorbitava anche dai confini nazionali. Di tale aspetto è ben consapevole il giudice di prime cure, il quale sente la necessità di scrivere, nella sentenza, che ‘non appare innanzitutto superfluo, attesa la rilevanza mediatica del presente procedimento e le generali aspettative circa le sue conclusioni, ricordare che il compito di questo Collegio è esclusivamente quello di valutare, secondo le regole stabilite dalla normativa vigente, gli elementi probatori acquisiti in giudizio, ed in base a tali elementi accertare quindi le eventuali responsabilità personali dei singoli imputati in ordine ai reati loro specificamente ascritti. Esula dunque da tale giudizio qualsiasi diversa valutazione complessiva, di natura politica, sociale od anche di semplice opportunità, circa i fatti in oggetto’…”.

Tuttavia, al di là delle ricostruzioni dei ricorrenti la Corte con sede a Strasburgo, sia in un caso che nell’altro, è stata perentoria nel riconoscere l’infondatezza dei ricorsi.

E così, in relazione al primo ricorso, la CEDU “riunitasi il 24 giugno 2021 in veste di giudice unico ai sensi degli articoli 24.2 e 27 della Convenzione, ha esaminato il ricorso summenzionato così come è stato presentato. La Corte ritiene che, nella misura in cui il ricorrente denuncia la valutazione delle prove e l'interpretazione del diritto da parte delle giurisdizioni interne e contesta l'esito della procedura, il ricorso fa fronte ad una ‘quarta istanza'. Il ricorrente ha potuto presentare le sue ragioni in tribunale alle quali è stata data risposta con decisioni che non sembrano essere arbitrarie o manifestamente irragionevoli, e non ci sono prove che suggeriscano il fatto che il procedimento è stato ingiusto. Ne consegue che queste accuse sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35.3 a) della Convenzione. La Corte dichiara il ricorso irricevibile”.

Anche in relazione al secondo ricorso, la Cedu “riunitasi il 24 giugno 2021 in veste di giudice unico ai sensi degli articoli 24.2 e 27 della Convenzione, ha esaminato il ricorso summenzionato come è stato presentato. Il ricorso si basa sull'articolo 6.1 della Convenzione. Alla luce di tutte le prove di cui dispone, la Corte ritiene che i fatti presentati non rivelino alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Ne consegue che queste accuse sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35.3 a) della Convenzione. La Corte dichiara il ricorso irricevibile”.

In sintesi, secondo la Corte EDU, dai Tribunali italiani in relazione ai fatti di Genova del 2001 sono pervenute decisioni né arbitrarie né manifestamente irragionevoli.


Commenti