Il reato di tortura: dal Diaz a Santa Maria Capua Vetere
Dalla Diaz a Santa Maria Capua Vetere: una continuità drammatica
Che i fatti di Santa Maria Capua Vetere non siano episodi isolati è circostanza nota a chi abbia voglia di informarsi, a partire dai tragici eventi della scuola Diaz, di cui ricorre il ventennale.
Nel solo 2021 si registrano condanne per tortura nei casi di Ferrara e San Gimignano, mentre altre vicende sono al vaglio della Magistratura: Firenze, Torino, Palermo, Milano Opera, Melfi. Solo la punta dell’iceberg.
La legge 110/2017: un recepimento tardivo e incompleto
Nel nostro ordinamento, solo nel 2017 – dopo un lungo iter parlamentare – sono stati introdotti i reati di tortura e istigazione alla tortura con la legge n. 110/2017.
Lo stimolo è arrivato dall’esterno, ed è stato realizzato in modo incompleto in un Paese culturalmente allergico alla tutela dei diritti dei detenuti.
Il quadro internazionale: obblighi chiari e inderogabili
Numerosi atti internazionali vietano la tortura e i trattamenti inumani o degradanti: Convenzione di Ginevra (1949), CEDU (1950), Dichiarazione universale (1948), Patto ONU (1966), Carta dei diritti UE (2000), Convenzione ONU contro la tortura (1984), ratificata dall’Italia nel 1988.
La definizione ONU di tortura
La Convenzione ONU definisce tortura “qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali… da un funzionario pubblico o da chi agisca a titolo ufficiale”.
La tortura è dunque reato proprio del pubblico ufficiale, manifestazione dell’abuso di potere.
La norma italiana: un recepimento difettoso
L’art. 613-bis c.p. punisce chi cagiona acute sofferenze fisiche o un trauma psichico a persona privata della libertà, con violenze, minacce gravi o crudeltà.
Rispetto alla Convenzione ONU, la norma italiana è più restrittiva e richiede “più condotte” e un “trauma verificabile”, rischiando di lasciare impuniti molti casi.
Le critiche della dottrina e degli organismi internazionali
Il prof. Tullio Padovani ha definito la norma “un adempimento apparente, ipocrita nella forma, dissennato nei contenuti, miserando nella finalità”.
Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa (2017) ha espresso gravi perplessità: rischio di impunità, definizione incoerente con la CEDU e con la Convenzione ONU, indebolimento della tutela contro le torture commesse da pubblici ufficiali.
Il divieto di tortura nella CEDU
L’art. 3 CEDU vieta la tortura senza eccezioni, limitazioni o bilanciamenti. Norma cardine della tutela psico‑fisica dell’individuo.
La sentenza Diaz della Corte di Strasburgo
“La tortura costituisce l’aspetto patologico dell’assenza di democrazia… Democrazia significa rispetto della dignità della persona; tortura significa umiliazione o annientamento di quella dignità.”
Una lezione ancora attuale, soprattutto alla luce dei fatti di Santa Maria Capua Vetere.