Genova, la scuola Diaz e la Cassazione

 


In vista del ventesimo anniversario del G8 di Genova del 2001, prosegue l’approfondimento giuridico di quegli eventi.

Il 5 luglio 2012, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo ai fatti della scuola Diaz.

A venti anni da quegli avvenimenti è utile discutere in punto di diritto di quanto è accaduto in quei giorni a Genova.

La sentenza n°38085 della Suprema Corte, innanzitutto, ricostruisce il quadro nel quale si inseriscono i fatti oggetto del processo: le violenze perpetrate presso la scuola Diaz sono state di una gravità straordinaria, comprovata dalla circostanza che le violenze si sono abbattute contro «persone inermi, alcune dormienti, altre già in atteggiamento di sottomissione con le mani alzate e spesso, con la loro posizione seduta, in manifesta attesa di disposizioni»; una brutalità, perciò, «non giustificata [...], punitiva, vendicativa e diretta all’umiliazione e alla sofferenza fisica e mentale delle vittime». 

Insomma, una violenza che secondo gli Ermellini ha integrato a tutti gli effetti quella speciale fattispecie di “tortura” delineata dalla Convenzione ONU del 1984, o quanto meno di “trattamento inumano e degradante” vietato dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che  -secondo la giurisprudenza CEDU-  deve essere represso dagli Stati membri con rimedi concreti e attraverso processi penali che non dovrebbero essere soggetti a prescrizione.

Ovviamente, all’epoca, nell’ordinamento penale italiano ancora non risultava codificato il reato di tortura e, pertanto, porre rimedio alla denunciata violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo era compito esclusivo del Legislatore, essendo precluso anche alla Corte Costituzionale correggere in maniera peggiorativa la disciplina legislativa della prescrizione del reato.

Tornando ai fatti occorre, innanzitutto, precisare che la Suprema Corte ritiene legittima la perquisizione effettuata ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S. all’interno della scuola: l’aggressione alle pattuglie della polizia avvenuta in via Cesare Battisti, nei pressi della scuola, e la conversazione telefonica intercorsa tra il capo della Digos Mortola e il coordinatore del Genoa Social Forum Kovac «avevano fatto sì che non potesse escludersi in modo assoluto la presenza di armi all’interno del plesso scolastico»: il che, appunto, è sufficiente per sostenere la sostanziale legittimità dell’operazione.

Illegittimi, però, furono i metodi con cui fu eseguita l’operazione di “messa in sicurezza” e di perquisizione dell’edificio, attuata con modalità di fatto militari, come attestano: «l’elevato  numero di operatori adoperati (circa 500, tra agenti di polizia e carabinieri, questi ultimi incaricati solo della cd. cinturazione degli edifici)»; la manovra “a tenaglia” pianificata per avvicinarsi al plesso scolastico; la «mancata indicazione della modalità operativa alternativa al lancio dei lacrimogeni inizialmente proposta da Vincenzo CANTERINI, Comandante del I Reparto Mobile di Roma della Polizia di Stato»; e, soprattutto, la «accertata e incontroversa mancata indicazione delle “regole di ingaggio” impartite agli operatori di p.g.».

Tanto ciò corrispondeva al vero  -prosegue la sentenza-  «che nessuno degli imputati [...] aveva mai posto in dubbio che l’esito dell’operazione era stato l’indiscriminato e gratuito “pestaggio” di pressoché tutti gli occupanti il plesso scolastico, preceduto dall’altrettanto gratuita aggressione portata dagli operatori di polizia nei confronti di cinque inermi  persone che si trovavano fuori dalla scuola (il giornalista inglese Mark COVELL, che ha subìto la frattura di otto costole e della mano, oltre l’avulsione di diversi denti, fino a perdere i sensi; Giuseppe SCRIVANI, Paolo TIZZETTI, Matteo NANNI, i quali tutti hanno con sicurezza indicato gli autori delle condotte in loro danno in appartenenti alla polizia; FRIERI, colpito con i manganelli dalla parte del manico, nonostante l’esibizione del pass, quale giornalista  -pass strappatogli e non più rinvenuto- , finché era riuscito a mostrare la tessera di consigliere comunale)».

«Altrettanto certo in causa»  -continuano i giudici-  «è stato l’esito dell’irruzione, che ha portato all’arresto, all’esterno e all’interno della scuola, di 93 persone, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla devastazione  e al saccheggio, resistenza aggravata  a pubblico  ufficiale, possesso di congegni esplosivi ed armi improprie; 87 di esse hanno riportato lesioni e due (Mark COVELL e Melanie JONASH) hanno corso pericolo di vita. Quanto alle modalità con cui sono state realizzate le lesioni in danni  degli occupanti la scuola “Diaz”, le parti offese [...] hanno concordemente riferito che tutti gli operatori di polizia, appena entrati nell’edificio, si erano scagliati sui presenti, sia che dormissero, sia che stessero immobili con le mani alzate, colpendo tutti con i manganelli (i c.d. “tonfa”) e con calci e pugni, sordi alle invocazioni di “non violenza” provenienti dalle vittime, alcune con i documenti  in mano, pure insultate al grido di “bastardi”».

«Allora è del tutto condivisibile»  -conclude la pronuncia- «perché formulato all’esito di una analisi delle risultanze probatorie condotta secondo i canoni della logica argomentativa, il giudizio espresso dalla Corte genovese di condotta cinica e sadica da parte degli operatori di polizia, in nulla provocata dagli occupanti la scuola, tanto che il Comandante del VII Nucleo, Michelangelo FOURNIER, ha, con acrobazia verbale tanto spudorata quanto risibile, dapprima parlato di “colluttazioni unilaterali”, per poi finire con l’ammettere la reale entità dei fatti, per descrivere i quali ha usato la significativa  e fotografica espressione “macelleria messicana”».

Come anticipato molti dei reati contestati sono stati dichiarati prescritti, tuttavia, stante il quadro normativo dell’epoca, la sentenza ha il pregio di aver ricostruito il “contributo causale” di ciascuno degli imputati ai reati di volta in volta contestati (dalle lesioni, alle falsità in atti, alle calunnie).


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