20 luglio 2021

Genova, i fatti della Caserma di Bolzaneto e la Cassazione

Genova, i fatti della Caserma di Bolzaneto e la Cassazione

La Cassazione e il quadro generale dei fatti del G8

Continua l’analisi delle sentenze della Corte di Cassazione relative ai fatti di Genova del 2001. Oggi si affrontano gli episodi avvenuti all’interno della caserma di Bolzaneto durante il G8.

La sentenza n. 37088/2013 della Cassazione ha sostanzialmente confermato il giudizio della Corte d’Appello di Genova del 5 marzo 2010.

Prescrizione e inefficacia del sistema penale dell’epoca

Solo sette condanne sono state confermate in via definitiva. Tutti gli altri reati contestati ai 45 imputati sono stati dichiarati prescritti. Una risposta inefficace dell’ordinamento penale italiano, dovuta alla mancanza di una norma incriminatrice della tortura con un apparato sanzionatorio adeguato.

La consapevolezza dei dirigenti: prove “visive, sonore e olfattive”

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha chiarito che i dirigenti presenti nella caserma avevano piena percezione di quanto accadeva: gli illeciti producevano segnali visivi, sonori e olfattivi inequivocabili per chi operava in quel ristretto ambito spaziale.

Non si trattava del mero “non poteva non sapere”, ma di una consapevolezza diretta e immediata.

Le violenze: continue, diffuse, sistematiche

Le vessazioni imposte ai detenuti furono continue e diffuse in tutta la struttura. Non vi erano “oasi felici”: ovunque si imponevano posizioni vessatorie, volavano calci, pugni e schiaffi, e i trasferimenti nei corridoi avvenivano con modalità violente.

Motivi abietti e futili: la qualificazione dell’illecito

La Cassazione ha confermato che l’illecito fu commesso per motivi abietti e futili: un contesto generale di ingiustificate vessazioni ai danni dei fermati, non necessitate dai loro comportamenti, ma riferibili alla loro appartenenza all’area dei no global.

Le qualificazioni giuridiche dei reati contestati

In assenza del reato di tortura, i fatti vennero qualificati come:

– lesioni personali gravi (art. 583 c.p.)
– lesioni personali (art. 582 c.p.)
– percosse (art. 581 c.p.)
– violenza privata (art. 610 c.p.)
– abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)
– abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.)
– minaccia (art. 612 c.p.)
– ingiuria (art. 594 c.p.)

Ed ecco spiegato perché la prescrizione si è abbattuta sulla maggior parte dei reati.

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