Genova, i fatti della Caserma di Bolzaneto e la Cassazione

 


Continua l’analisi, seppur succinta, delle sentenze della Corte di Cassazione relative ai fatti di Genova del 2001.

Oggi tratteremo dei fatti avvenuti all’interno della caserma di Bolzaneto in occasione del G8 del luglio 2001.

La sentenza della Corte di Cassazione n°37088 del 2013 ha sostanzialmente confermato il giudizio della Corte d’Appello di Genova del 5 marzo 2010.

In verità, soltanto sette delle condanne sono state confermate in via definitiva, in quanto tutti gli altri reati contestati ai 45 imputati sono stati dichiarati prescritti: è facile obiettare che la risposta offerta dall’ordinamento penale italiano innanzi a gravissime violazioni dei diritti fondamentali sia stata del tutto inefficace; e ciò  –per una volta almeno– non per cause imputabili ai singoli magistrati che hanno seguito il caso ma per ragioni dovute alla mancanza di una norma incriminatrice della tortura, con uno specifico apparato sanzionatorio e uno specifico regime di prescrizione del reato.

Secondo la Cassazione, la sentenza della Corte d’Appello “ha chiarito essersi raggiunta la prova dell’effettiva percezione” da parte dei dirigenti presenti nella Caserma di Bolzaneto “di quanto andava accadendo: e ciò in quanto gli illeciti che venivano compiuti producevano fonti visive, sonore e olfattive del tutto inequivocabili per chi, operando in quel ristretto ambito spaziale e muovendosi al suo interno, in quegli stessi eventi si trovava immerso alla stregua di un testimone oculare”.

Insomma, non il mero “non poteva non sapere”…

Poiché era impossibile “che all’interno della struttura potessero sfuggire a chicchessia le risonanze vocali (cioè gli ordini, i pianti, le grida, i lamenti, i cori), le risonanze sonore (cioè i transiti, le cadute, i colpi), le percezioni olfattive (cioè la puzza dell’urina, l’odore del gas urticante spruzzato, l’odore del vomito, del sudore e del sangue) e le tracce lasciate sui volti, sui corpi, sugli abiti, negli sguardi, negli ansiti e nella voce delle vittime”  -si legge nella pronuncia-  la responsabilità di quanti si trovavano in posizione di comando per aver avuto consapevolezza di tutto ciò e non averlo impedito è stata esattamente inquadrata sulla posizione di garanzia che essi rivestivano, secondo lo schema del concorso omissivo individuato dall’art. 40, comma 2, del codice penale.

La Cassazione, inoltre, ha precisato che “le vessazioni imposte ai detenuti furono continue e diffuse in tutta la struttura; non risulta, infatti, dalla motivazione della sentenza che vi fossero singole celle da riguardare come oasi felici nelle quali non si imponesse ai reclusi di mantenere la posizione vessatoria, non volassero calci, pugni o schiaffi al minimo tentativo di cambiar posizione, non si adottassero le modalità di accompagnamento nel corridoio (verso i bagni o gli uffici) con le modalità vessatorie e violente riferite dai testi”.

Secondo gli Ermellini, infine, “la Corte d’Appello ha dato conto in modo chiaro, e conforme ai canoni della logica, delle ragioni per cui ha ritenuto che l’illecito fosse stato commesso per motivi abietti e futili”, nello specifico la sentenza ha evidenziato come le singole condotte fossero incluse “in un generale contesto di ingiustificate vessazioni ai danni dei fermati, non necessitate dai comportamenti di costoro e riferibili piuttosto alle condizioni e alle caratteristiche delle persone arrestate, tutte appartenenti all’area dei no global”.

Come ripetutamente accennato, non avendo all’epoca il Legislatore provveduto a normare il reato di tortura e/o di trattamenti inumani o degradanti, i fatti di violenza, minacce e ingiurie perpetrati nella Caserma Bolzaneto vennero qualificati dai Pubblici Ministeri, a seconda dei casi, come:

– lesioni personali gravi (art. 583, comma 1, c.p.), punibili con la reclusione da tre a sette anni;

– lesioni personali (art. 582 c.p.), punibili con la reclusione da tre mesi a tre anni;

– percosse (art. 581 c.p.), punibili con la reclusione da quindici giorni a sei mesi o con una pena pecuniaria;

– violenza privata (art. 610 c.p.), punibile con la reclusione da quindici giorni a quattro anni;

– abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni;

– abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.), punibile con la reclusione da quindici giorni a trenta mesi;

– minaccia (art. 612 c.p.), punibile con la pena pecuniaria sino a € 51 ovvero, se la minaccia è grave, con la reclusione da quindici giorni a un anno;

– ingiuria (art. 594), punibile con la reclusione da quindici giorni a sei mesi e con la pena pecuniaria.

Ed ecco spiegato perché la prescrizione si è abbattuta come una scure sulla maggior parte di quei reati.


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