29 marzo 2021

La presunzione di innocenza: dalla direttiva UE al Parlamento italiano

La presunzione di innocenza: dalla direttiva UE al Parlamento italiano


La presunzione di innocenza: dalla direttiva UE al Parlamento italiano

📌 COSA IMPARERAI IN QUESTO ARTICOLO:

  • L'ingresso formale nell'ordinamento italiano della Direttiva UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza.
  • Il superamento delle resistenze politiche in Parlamento e le dichiarazioni dei protagonisti della riforma.
  • I limiti imposti alle autorità pubbliche e alle procure sulle dichiarazioni e sulle conferenze stampa.
  • I principi guida in materia di onere della prova, diritto al silenzio e divieto di autoincriminazione.

La Direttiva UE 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, inerente al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, entra finalmente a pieno titolo nel sistema giuridico italiano, segnando una svolta fondamentale per le tutele del cittadino.

Nondimeno, il percorso legislativo è stato complesso: fino a poco prima dell'accordo, l'intesa in Parlamento sembrava lontana a causa della netta opposizione del Movimento 5 Stelle. Lo sblocco decisivo è giunto grazie a un emendamento presentato da Enrico Costa (Azione) e Riccardo Magi (Più Europa), volto a recepire integralmente nell'ordinamento nazionale il dettato europeo.

Sulla questione, Costa ha evidenziato con soddisfazione come una battaglia garantista promossa dalle forze liberali abbia trovato la condivisione trasversale delle forze politiche, definendolo un passo avanti imprescindibile sulla strada dello Stato di diritto. In continuità con questa posizione, Lucia Annibali (Italia Viva) ha ribadito la centralità del ritorno al dettato costituzionale, mentre la Guardasigilli Marta Cartabia ha sottolineato il valore di un accordo su un principio fondante della giurisdizione.

⚖️ Le radici normative della presunzione di innocenza

Per comprendere appieno la portata del tema, occorre ricordare che la presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo costituiscono pilastri sanciti dagli artt. 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dall'art. 6 della CEDU, dall'art. 14 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) e dall'art. 11 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

N nello specifico, il cuore della direttiva risiede nel sedicesimo "considerando", il quale stabilisce espressamente che la presunzione di innocenza risulta violata qualora dichiarazioni pubbliche di autorità o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentino l'indagato o l'imputato come colpevole prima che la sua responsabilità sia stata legalmente accertata. Tale principio lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la reità, nonché le misure cautelari fondate su indizi, purché l'imputato non venga preventivamente additato come colpevole.

🚫 Limiti alle comunicazioni pubbliche e all'uso di strumenti coercitivi

Passando ora al profilo relativo alle modalità comunicative, i "considerando" diciassettesimo e diciottesimo definiscono il perimetro delle «dichiarazioni pubbliche», includendovi ogni esternazione proveniente da magistrati, forze di polizia o esponenti di Governo. Sorge così l'obbligo tassativo di astenersi dal presentare l'indagato come colpevole sia a mezzo stampa sia all'interno delle aule di giustizia.

Inoltre, la direttiva impone un netto freno all'utilizzo ostentato di misure di coercizione fisica in pubblico o in tribunale — quali manette, gabbie o divise carcerarie —, per evitare di instillare nell'opinione pubblica la percezione di una colpevolezza anticipata.

🛡️ Onere della prova, diritto al silenzio e garanzie difensive

Un ulteriore livello di analisi riguarda i considerando dal ventiduesimo al ventottesimo, incentrati sul riparto dell'onere probatorio e sulle garanzie dell'imputato. Viene ribadito con fermezza che l'onere di dimostrare la colpevolezza grava interamente sulla pubblica accusa e che ogni dubbio deve risolversi in favore dell'indagato (in dubio pro reo).

Parimenti fondamentale appare la tutela del diritto al silenzio e del privilegio contro l'autoincriminazione: le autorità non possono costringere il cittadino a fornire elementi a proprio carico. Peraltro, l'esercizio del diritto di non rispondere non potrà mai essere utilizzato contro l'imputato né essere interpretato come una tacita ammissione di reità.

🏛️ Considerazioni conclusive: un cambio di paradigma culturale

Tirando le fila del discorso, l'attuazione di questa direttiva impone un profondo cambio di passo per gli uffici di Procura abituati a conferenze stampa unidirezionali, per la stampa giudiziaria nutrita di veline investigative e per le spinte giustizialiste del dibattito politico.

In chiusura, va ribadito che il pieno rispetto delle garanzie processuali non costituisce un ostacolo alla giustizia, bensì il presupposto ineludibile per la tutela della dignità umana, della libertà e dello Stato di diritto.

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