🌱 I rifugiati ambientali: tra diritto internazionale e la svolta della Cassazione
Cosa imparerai da questo articolo sul diritto dell'immigrazione: analizzeremo l'evoluzione concettuale dei "rifugiati ambientali", i limiti della tutela nel diritto internazionale pattizio e lo storico approdo della Corte di Cassazione (sentenza n. 5022/2021) sul riconoscimento della protezione umanitaria di fronte a devastazioni ambientali e mutamenti climatici.
Nel dibattito giuridico contemporaneo è divenuto ormai improrogabile confrontarsi con le nozioni di “profughi ambientali”, “eco-profughi” e “rifugiati ambientali”. Il termine fu coniato originariamente negli anni Settanta da Lester Brown, fondatore del Worldwatch Institute. Successivamente, nel 1985, Essam El-Hinnawi (UNEP) ha definito tali soggetti come coloro che sono costretti ad abbandonare temporaneamente o permanentemente le proprie abitazioni a causa di sconvolgimenti naturali o antropici che mettono in grave pericolo la loro esistenza o qualità della vita.
“I rifugiati ambientali sono persone che non possono più garantirsi mezzi sicuri di sostentamento nelle loro terre d’origine principalmente a causa di fattori ambientali di portata inconsueta, quali siccità, desertificazione, erosione del suolo e cambiamenti climatici, non avendo alternative al cercare sostentamento altrove.” (Norman Myers)
Sotto il profilo dottrinale, la qualificazione giuridica proposta dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) distingue opportunamente tra emergenze a insorgenza rapida (inondazioni, frane, terremoti) ed eventi a insorgenza lenta (desertificazione, salinizzazione). In questo contesto, si parla specificamente di profughi climatici quando gli eventi ambientali sono direttamente riconducibili all’impatto delle attività umane e dell’industrializzazione.
📜 Il quadro internazionale: Convenzione del 1994 e Accordo di Parigi
Nel diritto internazionale pattizio, il legame inscindibile tra mutamenti ambientali e flussi migratori è stato formalmente evidenziato nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la Desertificazione (1994), ove si riconosce la correlazione tra siccità, povertà e spostamenti forzati di popolazioni. Allo stesso modo, il preambolo dell’Accordo di Parigi (2015) richiama gli Stati membri al rispetto dei diritti umani, con espresso riferimento ai soggetti particolarmente vulnerabili agli effetti avversi del climate change.
Nondimeno, va rilevato che né la Convenzione del 1994 né gli Accordi di Parigi del 2015 garantiscono uno status formale di protezione o asilo in favore di chi è costretto a migrare a causa del degrado ecologico, lasciando scoperto un fondamentale bisogno di tutela.
⚖️ La svolta della Suprema Corte: la sentenza n. 5022/2021
A colmare questo vuoto interpretativo è intervenuta la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con la fondamentale sentenza n. 5022/2021. Pronunciandosi in materia di protezione umanitaria in favore di un richiedente asilo proveniente dal Delta del Niger — area notoriamente devastata da decenni di sversamenti petroliferi —, la Suprema Corte ha ridefinito i contorni della dignità umana esigibile.
Nello specifico, gli Ermellini hanno stabilito che la valutazione del “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” non deve limitarsi alla verifica di un conflitto armato, ma deve estendersi a qualsiasi contesto idoneo ad azzerare o comprimere i diritti fondamentali alla vita e all'autodeterminazione. Tra questi rientrano espressamente le ipotesi di disastro ambientale (ex art. 452-quater c.p.), i cambiamenti climatici e lo sfruttamento insostenibile delle risorse naturali.
In conclusione, richiamando anche gli orientamenti del Comitato Diritti Umani ONU (caso n. 2728/2016), la Cassazione ha riaffermato che il divieto di rimpatrio opera di fronte a qualunque rischio reale di danno irreparabile. Il diritto fondamentale ad un'esistenza dignitosa impone una nozione di pericolo che non può più prescindere dalla salvaguardia dell'ambiente e della vita umana.
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