17 gennaio 2021

La Consulta e il gratuito patrocinio per le vittime di violenze

La Consulta e il gratuito patrocinio per le vittime di violenze


📌 COSA IMPARERAI IN QUESTO ARTICOLO:

  • Come funziona il gratuito patrocinio automatico per le vittime di reati di genere e di violenza su minori.
  • Perché non occorre dimostrare la condizione di non abbienza o il limite di reddito per accedere al beneficio.
  • Quali sono le motivazioni con cui la Corte Costituzionale (Sent. n. 1/2021) ha confermato la legittimità della norma.
  • La ratio politico-criminale diretta a favorire l'emersione delle condotte illecite e a tutelare i soggetti vulnerabili.

La Consulta, guidata dal presidente Giancarlo Coraggio, apre il 2021 con un importante verdetto a tutela di donne e minori vittime di violenza. In particolare, la Corte Costituzionale, con la fondamentale sentenza n°1 dell’11 gennaio 2021, ha ritenuto pienamente ragionevole l’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n°115 del 2002. Tale disposizione disciplina l’ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato per le persone offese da reati di particolare gravità — tra cui maltrattamenti contro familiari o conviventi, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, atti persecutori, prostituzione minorile, violenza sessuale di gruppo e pornografia minorile — a prescindere dai limiti di reddito ordinariamente previsti per la generalità dei cittadini.

⚖️ L'origine del dubbio di costituzionalità e la posizione della Cassazione

Per comprendere appieno la portata del tema, occorre muovere dall’ordinanza del 13 dicembre 2019 con la quale il GIP del Tribunale di Tivoli aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale del citato articolo del Testo Unico sulle spese di giustizia. In particolare, il giudice rimettente dubitava della legittimità della norma nella parte in cui, nell'interpretazione consolidata della Giurisprudenza di legittimità, determina l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis c.p., nonché dai reati commessi in danno di minori (artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p.), senza riservare alcun margine di discrezionalità al giudice e senza considerare le condizioni economiche.

Nondimeno, la Suprema Corte aveva da tempo chiarito come il diritto della persona offesa a fruire del patrocinio a spese dello Stato sorga per il solo fatto di rivestire tale qualifica formale. Ne consegue che le condizioni reddituali della vittima non devono nemmeno formare oggetto di autodichiarazione o attestazione ai sensi del successivo art. 79, comma 1, lettera c), del d.P.R. n°115 del 2002. Più precisamente, gli Ermellini avevano rimarcato come la ratio della norma risieda nell'assicurare alle vittime un accesso alla giustizia facilitato e privo di ostacoli ostativi di natura economica (Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sent. n. 13497/2017 e sent. n. 52822/2018).

🏛️ La pronuncia del Giudice delle Leggi: la ragionevolezza dell'automatismo

A questo punto, merita attenzione il decisivo intervento della Corte Costituzionale, la quale ha cristallizzato definitivamente l’interpretazione dell'istituto, confermandone la piena conformità alla Costituzione. Nel motivare la decisione, il Giudice delle Leggi ha evidenziato che la scelta legislativa rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore in materia processuale e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, vista la condizione di intrinseca vulnerabilità delle vittime e la prioritaria esigenza di garantire l'emersione di tali gravi illeciti.

In continuità con questo orientamento, la Consulta ha ricordato come l'ordinamento giuridico abbia progressivamente ampliato le tutele contro i reati che lesionano la libertà e l’autodeterminazione sessuale, fenomeni di marcato allarme sociale. Da ciò deriva la precisa volontà delle istituzioni di strutturare una risposta sanzionatoria e di sostegno idonea ad agevolare il coinvolgimento attivo della persona offesa nel percorso di accertamento della verità penale.

🛡️ La ratio politico-criminale e la tutela della vulnerabilità

Nello specifico, richiamando i preamboli del D.L. n. 11/2009 (conv. in L. n. 38/2009) e del D.L. n. 93/2013 (conv. in L. n. 119/2013), la pronuncia rimarca la straordinaria necessità di approntare strumenti concreti per contrastare la violenza di genere e domestica. Il punto di approdo della Consulta è chiaro: la deroga al requisito della non abbienza trova solida giustificazione in un preciso indirizzo politico-criminale diretto ad abattere ogni barriera economica che potrebbe dissuadere la vittima dal denunciare.

Inoltre, la Corte ha rammentato che il nostro sistema normativo contempla già altre e differenti ipotesi in cui il beneficio del patrocinio a spese dello Stato viene accordato prescindendo dalla situazione patrimoniale dell'istante, a dimostrazione della coerenza sistematica della scelta opzionata.

✨ In conclusione: un fondamentale presidio di legalità

Tirando le fila del discorso, la sentenza n°1 del 2021 rappresenta un presidio fondamentale di civiltà giuridica e di concreto supporto istituzionale. Riconoscere la gratuità dell'assistenza legale a prescindere dal censo significa porre la persona e la sua dignità al centro della tutela giurisdizionale, fornendo un messaggio chiaro e rassicurante a chi si trova ad affrontare il dramma della violenza.


Studio Legale Squillacioti-Grillo
Per approfondimenti, consulenze e pareri on-line:
📧 Email: avvitalogrillo@gmail.com
📱 WhatsApp: 3386395723
🌐 Consulenze e Pareri On-Line - Studio Legale Grillo

Per orientarti nel sito: