Lo spazio minimo per i detenuti secondo le Sezioni Unite
Le questioni rimesse alle Sezioni Unite
Prima dell’estate 2020 la Quarta Sezione della Cassazione, con ordinanza n. 14260, ha rimesso alle Sezioni Unite alcune questioni cruciali sul criterio di calcolo dello “spazio minimo disponibile” per ciascun detenuto, fissato in tre metri quadrati dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza di legittimità.
Le questioni riguardano: se detrarre o meno lo spazio occupato da mobili fissi; se considerare il letto singolo o solo il letto a castello; e se, in caso di violazione dello spazio minimo, possano rilevare fattori compensativi come durata breve della detenzione, libertà di movimento e condizioni dignitose.
Il rilievo del calcolo della superficie utile
La modalità di calcolo della superficie è decisiva: includere o escludere servizi igienici, armadi e letti può determinare una diversa presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU. Le conseguenze sono rilevanti anche per le richieste risarcitorie e per la progettazione edilizia carceraria.
La decisione delle Sezioni Unite: Informazione provvisoria n. 17/2020
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, ai fini della conformità all’art. 3 CEDU, lo spazio minimo di 3 mq deve riferirsi alla superficie che consente il normale movimento del detenuto. Gli arredi tendenzialmente fissi al suolo — compresi i letti a castello — devono essere detratti dal computo.
Una sentenza destinata a segnare un punto fermo
Poiché le norme italiane non offrono criteri chiari e l’Ordinamento Penitenziario non prevede parametri di calcolo della superficie delle celle, questa pronuncia delle Sezioni Unite potrebbe rappresentare un punto fermo nella tutela dei diritti dei detenuti.
Restiamo in attesa delle motivazioni per comprendere appieno la portata della decisione.