Lo spazio minimo per i detenuti secondo le Sezioni Unite


Prima dell'estate la Quarta Sezione della Cassazione Penale, con Ordinanza dell'11 maggio 2020 n.ro 14260, rimetteva alle Sezioni Unite alcune questioni di diritto in materia di criteri di computo dello “spazio minimo disponibile” per ciascun detenuto 
Nel dettaglio, la sezione semplice chiedeva alle Sezioni Unite di decidere:

a) se i criteri di computo dello “spazio minimo disponibile” per ciascun detenuto – fissato in tre metri quadrati dalla Corte EDU e dagli orientamenti costanti della giurisprudenza della Corte di legittimità – debbano essere definiti considerando la superficie netta della stanza e detraendo, pertanto, lo spazio occupato da mobili e strutture tendenzialmente fisse ovvero includendo gli arredi necessari allo svolgimento delle attività quotidiane di vita;

b) se assuma rilievo, in particolare, lo spazio occupato dal letto o dai letti nelle camere a più posti, indipendentemente dalla struttura di letto “a castello” o di letto “singolo” ovvero se debba essere detratto, per il suo maggiore ingombro e minore fruibilità, solo il letto a castello e non quello singolo;

c) se, infine, nel caso di accertata violazione dello spazio minimo (tre metri quadrati), secondo il corretto criterio di calcolo, al lordo o al netto dei mobili, possa comunque escludersi la violazione dell’art. 3 della CEDU nel concorso di altre condizioni, come individuate dalla stessa Corte EDU (breve durata della detenzione, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività, dignitose condizioni carcerarie) ovvero se tali fattori compensativi incidano solo quando lo spazio pro capite sia compreso tra i tre e i quattro metri quadrati.

Anche sulla scorta della giurisprudenza CEDU in materia, appare evidente che la modalità di calcolo della superficie a disposizione del detenuto è una questione di fondamentale importanza.
Includere o meno lo spazio occupato dai servizi igienici, dagli armadi e dal letto può determinare un diverso tipo di presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU. 
Notevolissime, peraltro, sono anche le conseguenze in relazione alle richieste dei risarcimenti all’autorità statale.
Infine, rilevantissime sono pure le ricadute pratiche in materia di edilizia carceraria.
Nei giorni scorsi, l'Informazione provvisoria n.ro 17/2020 dalle Sezioni Unite della Cassazione ci ha indicato l'esito del giudizio: in tema di conformità delle condizioni di detenzione all’art. 3 CEDU, nello spazio minimo disponibile di 3 metri quadri per ogni detenuto si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento. 
Le SS.UU. insomma statuiscono che gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui anche i letti a castello, devono essere detratti.

Considerato che le norme interne italiane non offrono chiarezza in materia e che nessun parametro per calcolare la superficie delle celle è previsto dalla legge n.ro 354/1975 sull’Ordinamento Penitenziario e dagli articoli 6-8 del regolamento di attuazione (D.P.R. n.ro 230 del 30 giugno 2000), questa sentenza delle Sezioni Unite potrebbe davvero segnare un punto fermo sulla questione.

Restiamo, comunque, in attesa di leggere le motivazioni per capire fino in fondo l'effettiva portata della pronuncia.

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