Il 5G torna al TAR e vince


L’Italia è fanalino di coda in tutte le classifiche di crescita europee in materia economica e, in particolare, nel campo dell’innovazione tecnologica anche perché la “cattiva” politica ha la pessima abitudine di cavalcare ogni sentimento popolare di nostalgia per i bei tempi che furono al solo e unico scopo di accaparrarsi facili voti senza preoccuparsi di condannare il Paese ad un ottuso tradizionalismo.
Non desta meraviglia, quindi, che siamo il Paese che si sviluppa meno per investimenti nel campo della ricerca e dell’innovazione. È stato così per l’energia atomica e per gli OGM ed ora è così per il 5G, settore dove si adombrano misteri, complotti, malattie pur di non dotare l’Italia di una tecnologia ultramoderna e utilissima per uscire dalle sabbie mobili dell’immobilismo.
L’innovazione non è un ostacolo o un pericolo ma, piuttosto, è l’unica vera risposta per migliorare la produttività e il benessere individuali e collettivi e, inevitabilmente, è anche la migliore soluzione per l’ecologia della Terra.




Giurisprudenza e scienza, sentenze e tecnica, diritto e innovazione non sempre vanno d’accordo ma in questo caso il Tribunale Amministrativo per la Regione Campania, sezione di Napoli, con la sentenza n° 3324/2020 è stato molto efficace ed incisivo nel risolvere una questione decisamente spinosa relativa alla tecnologia 5G.
Infatti, il Tar campano ha definitivamente annullato – salvo appello del Comune – l’ordinanza contingibile e urgente n°20 del 20 aprile 2020, resa dal Sindaco del Comune di Carinola con cui era stata ordinata: “la sospensione della sperimentazione del 5G sul territorio comunale di Carinola in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea pendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per l’uomo.”.
La pronuncia, al pari o forse in maniera ancor più incisiva dei precedenti arresti giurisprudenziali in materia, fissa alcuni importanti principi: innanzitutto l’incompetenza funzionale del Sindaco in tale ambito.
Il Tar, infatti, evidenzia come i compiti di tutela della salute non sono di competenza comunale; inoltre, precisa che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria. 
Il TAR, inoltre, rimarca che è “univocamente affermato dalla consolidata giurisprudenza come le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia, sia del pericolo.”. 
Nel merito specifico, il Tribunale Amministrativo Regionale campano ha ribadito che tutti tali presupposti non sussistono, in quanto la materia è integralmente regolamentata dal D.Lgs. n°259/2003, che investe le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) in ordine alle valutazioni di tipo radioprotezionistico per l’accertamento dell’osservanza dei “valori soglia” definiti, a tutela della salute collettiva, dalla Legge n° 36/2001 e, infine, dal DPCM 8 luglio 2003.
Tale complesso normativo esclude qualsiasi competenza del Sindaco in tale settore, vieppiù in ipotesi di valori soglia solo previsionali e non concretamente lesivi della salute umana.

Infine, con riferimento proprio alla formazione dei titoli abilitativi alla realizzazione degli impianti di telefonia mobile, la sentenza n° n° 3324/2020 ha anche evidenziato l’illegittimità di una sospensione sine die decisa dall’Ente Comune.



 

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