La relazione 2020 del Garante dei detenuti
💡 Cosa imparerai in questo articolo:
- Il valore civico e costituzionale del monitoraggio sui luoghi di privazione della libertà.
- Le riflessioni del Garante Nazionale in occasione della Giornata contro la tortura.
- La portata simbolica e giuridica dell'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento.
- L'impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sulla percezione della pena e dei diritti fondamentali.
In primo luogo, occorre premettere un passaggio metodologico fondamentale: la gestione degli istituti di pena e delle strutture di contenimento rappresenta uno dei parametri più autentici del livello di civiltà giuridica di una Nazione. Il tema dell'esecuzione penale, specie durante le fasi di emergenza sanitaria globale dovute al Coronavirus, merita un'analisi rigorosa e composta, lontana dalle pericolose semplificazioni e dalle urla demagogiche del populismo imperante.
Per comprendere la reale portata dei fenomeni sociali e giuridici, l'invito costante è quello di superare i condizionamenti emotivi, attingendo direttamente alle fonti istituzionali e qualificate. In questa prospettiva, la presentazione della Relazione al Parlamento per il 2020 da parte del "Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale" – coincisa significativamente con la Giornata internazionale per la lotta contro la tortura del 26 giugno – ha offerto un prezioso spunto di riflessione civica.
🛡️ Prevenzione della tortura e tutela della dignità umana
Nello specifico, merita un'attenta considerazione la dichiarazione del Presidente del Collegio del Garante, Mauro Palma, il quale ha ricordato come il ricorso a trattamenti inumani non sia una piaga confinata a realtà geopolitiche geograficamente o culturalmente distanti. Nessuno Stato democratico può considerarsi aprioristicamente immune da deviazioni comportamentali che compromettano la dignità della persona.
«Abbiamo imparato – purtroppo proprio attraverso l’esperienza vissuta nel nostro Paese diciannove anni fa – come la tortura possa presentarsi anche laddove non vi sia una situazione tecnicamente definibile come conflitto, perché il ricorso a maltrattamenti e tortura si può palesare quando si insinua un sentimento di negazione della persona di cui si è – seppur temporaneamente – custodi e responsabili. Per questo, l’introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale va salutato non solo come adempimento, quantunque tardivo, di un obbligo assunto sul piano internazionale, ma come atto di responsabilità, affinché comportamenti così gravi non corrano il rischio dell’impunità e al contempo si salvaguardi la dignità di tutti coloro che operano correttamente e dei loro Corpi di appartenenza.»
Vale la pena ricordare che il Garante nazionale opera, su specifico mandato dell’ONU, anche quale Meccanismo Nazionale di Prevenzione della Tortura (NPM). Questo duplice ruolo rafforza la funzione educativa e democratica dell'Organo, chiamato a tutelare sia l'incolumità dei ristretti, sia l'onore e il corretto operato delle istituzioni e delle Forze dell'Ordine che svolgono il proprio dovere con elevata professionalità.
🔍 L'attività di monitoraggio nei luoghi di privazione della libertà
In continuità con quanto stabilito dal quadro normativo, l'attribuzione primaria del Garante risiede nell'ispezione diretta dei contesti in cui la libertà personale è limitata. Tra il marzo del 2019 e i primi mesi del 2020, l'Autorità ha effettuato visite conoscitive e presidi in ben 70 strutture distribuite su 15 Regioni italiane.
Il raggio d'azione si è esteso capillarmente dalle carceri agli Istituti penali per minorenni, dai Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) alle Residenze per anziani, fino alle Rems (Residenze per le misure di sicurezza psichiatriche), agli Hotspot, ai Servizi ospedalieri di diagnosi e cura (Spdc), alle camere di sicurezza delle Forze dell'ordine e al monitoraggio operativo di 46 voli di rimpatrio forzato.
📜 Il dolore e la privazione della libertà durante la crisi pandemica
A questo punto, è necessario evidenziare l'incipit stesso della Relazione, che condensa la complessità del momento storico affrontato:
In definitiva, la difesa della legalità si misura con la capacità dell'Ordinamento di coniugare il rigore della sanzione con il rispetto invalicabile della persona. Soltanto promuovendo la trasparenza delle istituzioni, la cultura dei diritti e la responsabilità civica si può assicurare una giustizia giusta, che non riduca mai la pena a mera afflizione priva di umanità.
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