Sovraindebitamento: falcidiabilitá delle ritenute e sospensione automatica per l'esdebitamento

In materia di crisi da sovraindebitamento e più precisamente di Piani del consumatore ai sensi della legge 3/2012 con falcidiabilità dell'Iva e anche delle ritenute d'acconto, il Tribunale di Padova, pochi giorni fa, con un provvedimento decisamente innovativo, ha deciso che «si debba procedere ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata, ulteriormente rafforzata in chiave interpretativa dalla nuova disciplina del Codice della crisi di Impresa», ammettendo anche la falcidia delle ritenute d'acconto.
Il ragionamento, evidentemente, prende le mosse dalla Sentenza n. 245/2019 della Consulta che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3/2012, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, (solo dilazione), e la sostanziale equivalenza tra il contenuto dell’articolo 7 della legge n. 3/2012 e quello dell’articolo 182 ter della legge fallimentare (Corte di giustizia Ue in tema di falcidiabilità dell’Iva nell’ambito delle procedure di concordato preventivo (Causa C-546/14).
La decisione prende anche in considerazione la circostanza che il nuovo codice della crisi d’impresa  -sebbene di recente rinviato al 2021 in quanto alla effettiva entrata in vigore- abbia eliminato le disparità di trattamento tra crediti, prevedendo la falcidiabilità anche dei crediti «muniti di privilegio, pegno o ipoteca allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione» (articolo 67).
La decisione apre nuovi scenari e rende ancora più appetibile il ricorso agli strumenti di composizione della crisi da Sovraindebitamento.
Questo dal fronte giurisprudenziale; sul fronte normativo, invece, si segnala che è stato approvato in Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati,  nella legge di conversione del DL liquidità, l’emendamento che sospende automaticamente per sei mesi le pratiche omologate di esdebitamento. 
Si tratta di una tutela automatica, senza alcun onere per il consumatore indebitato, una tutela reale che comunque consente di far continuare in serenità il pagamento a chi può farlo.

L’approvazione dell’emendamento restituisce così ossigeno a migliaia di persone in crisi da sovraindebitamento.

“La possibilità di applicare in queste situazioni le stesse misure previste per concordati preventivi e accordi di ristrutturazione colma un gap normativo che rischiava di penalizzare i soggetti non fallibili, vittime degli effetti congiunturali dell’emergenza al pari di tanti altri” spiega il responsabile dello Sportello del Debitore di Assoutenti Campania avv. Claudio Liguori che ha collaborato alla stesura dell’emendamento insieme al dottor Vincenzo Di Paolo. “Questa sospensione salverà molte famiglie e piccole aziende che rischiavano di vedere compromessa l’esecuzione di piani o accordi omologati, ma la strada da fare è ancora lunga” dice Di Paolo, membro della Commissione per l’attuazione della Riforma Rordorf 2 presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (e già Membro della Commissione sul Sovraindebitamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti).

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