14 maggio 2020

Covid-19, Privacy e Smart working

Covid-19, Privacy e Smart working




Ieri, in occasione della Audizione in merito alle Ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, innanzi alla Commissione 11a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica, il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali  ha avuto modo di affrontare oltre a interessanti questioni di principio sulla privacy, anche il tema dello smart working, una delle vere "rivoluzioni" di questi ultimi mesi nel mondo del lavoro pubblico e privato italiano.

Su questo fronte il Garante Antonello Soro ha sottolineato la necessità di garantire tutti i diritti riconosciuti al lavoratore.
Testualmente: “Il diffuso ricorso allo smart working, generalmente necessitato e improvvisato ha catapultato una quota significativa della popolazione in una dimensione delle cui implicazioni, non sempre, c’è piena consapevolezza e di cui va impedito un uso improprio”.
“Il ricorso alle tecnologie – ha precisato Soro – non può rappresentare l’occasione per il monitoraggio sistematico del lavoratore. Deve avvenire nel rispetto delle garanzie sancite dallo Statuto a tutela dell’autodeterminazione del lavoratore che presuppone, anzitutto formazione e informazione del lavoratore sul trattamento a cui i suoi dati saranno soggetti”.

A titolo esemplificativo, il Garante ha evidenziato che “non sarebbe legittimo fornire per lo smart working un computer dotato di funzionalità che consentono al datore di lavoro di esercitare un monitoraggio sistematico e pervasivo dell’attività compiuta dal dipendente tramite questo dispositivo”.

Del resto, sin dalle premesse del suo discorso, il Garante aveva ritenuto indispensabile ribadire che in un contesto emergenziale il rischio più grande è l’assuefazione, se non addirittura l’indifferenza alla progressiva perdita di libertà, laddove invece le limitazioni dei diritti devono essere circoscritte entro la misura strettamente indispensabile, con una revisione costante della loro proporzionalità e necessità.

La protezione dati – qualificata come fondamentale diritto di libertà dalla Carta di Nizza ha continuato Soro – è in questo senso, un cursore importante della sostenibilità del governo dell’emergenza, sotto il profilo delle garanzie democratiche. In quanto diritto dall’applicazione straordinariamente trasversale a ogni ambito della vita (dal lavoro alle relazioni interpersonali, dai rapporti commerciali all’immagine pubblica di sé, ecc.), racconta molto del rapporto, appunto, tra la vita e le regole.

"La traslazione on-line di pressoché tutte le nostre attività non è, infatti, un processo neutro, ma comporta, se non assistito da adeguate garanzie, l’esposizione a inattese vulnerabilità in termini non solo di sicurezza informatica ma anche di soggezione a ingerenze e controlli spesso più insidiosi, perché meno percettibili, di quelli tradizionali.".

Nel merito della tutela dei diritti dei lavoratori, il Garante ha successivamente ribadito che “va anche assicurata in modo più netto anche il diritto alla disconnessione senza cui si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e attività lavorativa, annullando così una delle più antiche conquiste raggiunte dal diritto del lavoro”.

Box di sintesi

Smart working, controllo del lavoratore e diritto alla disconnessione

Audizione del Garante privacy: in Commissione 11a del Senato, il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato come lo smart working, diffusosi in modo improvviso durante l’emergenza Covid-19, esponga lavoratori e organizzazioni a nuove e spesso poco percepite forme di controllo.

Limiti al monitoraggio: il ricorso alle tecnologie non può diventare occasione per un monitoraggio sistematico e pervasivo dell’attività del lavoratore. Non è legittimo fornire dispositivi dotati di funzionalità che consentano al datore di lavoro un controllo continuo e occulto sulle operazioni svolte dal dipendente.

Informazione e formazione: lo Statuto dei lavoratori impone che ogni trattamento di dati personali avvenga nel rispetto delle garanzie di autodeterminazione del lavoratore, che presuppongono una chiara informazione e adeguata formazione sulle modalità e finalità del trattamento.

Rischio di assuefazione: in contesti emergenziali, il pericolo maggiore è l’assuefazione alla progressiva perdita di libertà. Le limitazioni dei diritti devono restare strettamente indispensabili, soggette a costante verifica di proporzionalità e necessità.

Protezione dati come diritto di libertà: la protezione dei dati personali, qualificata dalla Carta di Nizza come fondamentale diritto di libertà, è un indicatore essenziale della sostenibilità democratica delle misure adottate, perché attraversa ogni ambito della vita: lavoro, relazioni, rapporti commerciali, immagine pubblica.

Traslazione online e nuove vulnerabilità: la digitalizzazione di quasi tutte le attività non è un processo neutro: senza adeguate garanzie, espone a vulnerabilità inattese in termini di sicurezza informatica e a ingerenze e controlli più insidiosi di quelli tradizionali, proprio perché meno percepibili.

Diritto alla disconnessione: va assicurato in modo netto il diritto alla disconnessione, condizione indispensabile per preservare la distinzione tra vita privata e attività lavorativa. La sua compressione rischia di annullare una delle più antiche conquiste del diritto del lavoro.

Focus operativo: ogni modello di smart working deve essere progettato nel rispetto della normativa privacy, dei limiti al controllo a distanza e delle garanzie di trasparenza verso il lavoratore, valorizzando il diritto alla disconnessione come presidio di dignità e libertà personale.

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