Covid-19, Privacy e Smart working



Ieri, in occasione della Audizione in merito alle Ricadute occupazionali dell'epidemia da Covid-19, innanzi alla Commissione 11a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica, il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali  ha avuto modo di affrontare oltre a interessanti questioni di principio sulla privacy, anche il tema dello smart working, una delle vere "rivoluzioni" di questi ultimi mesi nel mondo del lavoro pubblico e privato italiano.

Su questo fronte il Garante Antonello Soro ha sottolineato la necessità di garantire tutti i diritti riconosciuti al lavoratore.
Testualmente: “Il diffuso ricorso allo smart working, generalmente necessitato e improvvisato ha catapultato una quota significativa della popolazione in una dimensione delle cui implicazioni, non sempre, c’è piena consapevolezza e di cui va impedito un uso improprio”.
“Il ricorso alle tecnologie – ha precisato Soro – non può rappresentare l’occasione per il monitoraggio sistematico del lavoratore. Deve avvenire nel rispetto delle garanzie sancite dallo Statuto a tutela dell’autodeterminazione del lavoratore che presuppone, anzitutto formazione e informazione del lavoratore sul trattamento a cui i suoi dati saranno soggetti”.


A titolo esemplificativo, il Garante ha evidenziato che “non sarebbe legittimo fornire per lo smart working un computer dotato di funzionalità che consentono al datore di lavoro di esercitare un monitoraggio sistematico e pervasivo dell’attività compiuta dal dipendente tramite questo dispositivo”.


Del resto, sin dalle premesse del suo discorso, il Garante aveva ritenuto indispensabile ribadire che in un contesto emergenziale il rischio più grande è l’assuefazione, se non addirittura l’indifferenza alla progressiva perdita di libertà, laddove invece le limitazioni dei diritti devono essere circoscritte entro la misura strettamente indispensabile, con una revisione costante della loro proporzionalità e necessità.

La protezione dati – qualificata come fondamentale diritto di libertà dalla Carta di Nizza ha continuato Soro – è in questo senso, un cursore importante della sostenibilità del governo dell’emergenza, sotto il profilo delle garanzie democratiche. In quanto diritto dall’applicazione straordinariamente trasversale a ogni ambito della vita (dal lavoro alle relazioni interpersonali, dai rapporti commerciali all’immagine pubblica di sé, ecc.), racconta molto del rapporto, appunto, tra la vita e le regole.

"La traslazione on-line di pressoché tutte le nostre attività non è, infatti, un processo neutro, ma comporta, se non assistito da adeguate garanzie, l’esposizione a inattese vulnerabilità in termini non solo di sicurezza informatica ma anche di soggezione a ingerenze e controlli spesso più insidiosi, perché meno percettibili, di quelli tradizionali.".


Nel merito della tutela dei diritti dei lavoratori, il Garante ha successivamente ribadito che “va anche assicurata in modo più netto anche il diritto alla disconnessione senza cui si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e attività lavorativa, annullando così una delle più antiche conquiste raggiunte dal diritto del lavoro”.

Per approfondire: http://webtv.senato.it/webtv_comm?video_evento=80101


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