Covid-19, Privacy e Smart working
A titolo esemplificativo, il Garante ha evidenziato che “non sarebbe legittimo fornire per lo smart working un computer dotato di funzionalità che consentono al datore di lavoro di esercitare un monitoraggio sistematico e pervasivo dell’attività compiuta dal dipendente tramite questo dispositivo”.
La protezione dati – qualificata come fondamentale diritto di libertà dalla Carta di Nizza ha continuato Soro – è in questo senso, un cursore importante della sostenibilità del governo dell’emergenza, sotto il profilo delle garanzie democratiche. In quanto diritto dall’applicazione straordinariamente trasversale a ogni ambito della vita (dal lavoro alle relazioni interpersonali, dai rapporti commerciali all’immagine pubblica di sé, ecc.), racconta molto del rapporto, appunto, tra la vita e le regole.
"La traslazione on-line di pressoché tutte le nostre attività non è, infatti, un processo neutro, ma comporta, se non assistito da adeguate garanzie, l’esposizione a inattese vulnerabilità in termini non solo di sicurezza informatica ma anche di soggezione a ingerenze e controlli spesso più insidiosi, perché meno percettibili, di quelli tradizionali.".
Box di sintesi
Smart working, controllo del lavoratore e diritto alla disconnessione
Audizione del Garante privacy: in Commissione 11a del Senato, il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato come lo smart working, diffusosi in modo improvviso durante l’emergenza Covid-19, esponga lavoratori e organizzazioni a nuove e spesso poco percepite forme di controllo.
Limiti al monitoraggio: il ricorso alle tecnologie non può diventare occasione per un monitoraggio sistematico e pervasivo dell’attività del lavoratore. Non è legittimo fornire dispositivi dotati di funzionalità che consentano al datore di lavoro un controllo continuo e occulto sulle operazioni svolte dal dipendente.
Informazione e formazione: lo Statuto dei lavoratori impone che ogni trattamento di dati personali avvenga nel rispetto delle garanzie di autodeterminazione del lavoratore, che presuppongono una chiara informazione e adeguata formazione sulle modalità e finalità del trattamento.
Rischio di assuefazione: in contesti emergenziali, il pericolo maggiore è l’assuefazione alla progressiva perdita di libertà. Le limitazioni dei diritti devono restare strettamente indispensabili, soggette a costante verifica di proporzionalità e necessità.
Protezione dati come diritto di libertà: la protezione dei dati personali, qualificata dalla Carta di Nizza come fondamentale diritto di libertà, è un indicatore essenziale della sostenibilità democratica delle misure adottate, perché attraversa ogni ambito della vita: lavoro, relazioni, rapporti commerciali, immagine pubblica.
Traslazione online e nuove vulnerabilità: la digitalizzazione di quasi tutte le attività non è un processo neutro: senza adeguate garanzie, espone a vulnerabilità inattese in termini di sicurezza informatica e a ingerenze e controlli più insidiosi di quelli tradizionali, proprio perché meno percepibili.
Diritto alla disconnessione: va assicurato in modo netto il diritto alla disconnessione, condizione indispensabile per preservare la distinzione tra vita privata e attività lavorativa. La sua compressione rischia di annullare una delle più antiche conquiste del diritto del lavoro.
Focus operativo: ogni modello di smart working deve essere progettato nel rispetto della normativa privacy, dei limiti al controllo a distanza e delle garanzie di trasparenza verso il lavoratore, valorizzando il diritto alla disconnessione come presidio di dignità e libertà personale.
