Le procedure familiari di sovraindebitamento



Attualmente nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, i coniugi possono proporre singolarmente ricorso per accedere alle procedure di cui alla Legge n°3/2012, dividendo pro quota le poste passive e le poste attive con la sola possibilità di contemplare, tuttavia, un collegamento nella gestione delle procedure.


Con la riforma organica della disciplina concorsuale e del sovraindebitamento, il Legislatore ha deciso di disciplinare in maniera completa anche il “sovraindebitamento della famiglia” (Cfr. art. 66 D.Lgs 14/2019, CCI); il ricorso, pertanto, potrà essere unico, ferma restando la distinzione dei patrimoni nella proposta di soddisfacimento dei creditori.

La novità legislativa che dovrebbe entrare in vigore solamente ad agosto 2020, in effetti, era stata già anticipata da alcuni Tribunali che, prendendo spunto dalla ratio della riforma, avevano già ammesso casistiche relative all’interno nucleo familiare.

All’avanguardia in questo settore sono stati il Tribunale di Milano con un provvedimento del 6 dicembre 2017; Tribunale di Mantova, con pronunce del 22 gennaio 2018 e dell’8 aprile 2018; ma anche il Tribunale di Napoli Nord con deliberazione del 18 maggio 2018.

Il Tribunale di Bergamo, nel decreto di liquidazione del patrimonio emesso il 26 Settembre 2018, così scrive: “La disciplina di cui alla l. 3/2012 ha quale scopo, tra gli altri, quello di porre rimedio di sovraindebitamento delle famiglie e che la mancata previsione, tra i soggetti che possono accedere alle procedure indicate nella stessa legge, delle "famiglie" non pare ostacolare un’interpretazione estensiva del concetto di "debitore" anche come ente collettivo costituito dai debitori appartenenti alla famiglia in crisi da sovraindebitamento, in particolare quando lo squilibrio finanziario derivi proprio dalla gestione della vita in comune dei suoi membri”.

I vantaggi evidenti che si hanno con questo tipo di decisioni anticipatorie della norma contenuta nel Codice della Crisi d’Impresa (CCI) sono numerosi: la riunione dei procedimenti e la conseguente semplificazione della gestione delle procedure per il professionista incaricato; un indubbio vantaggio economico per i creditori e soprattutto, per il debitore e la sua famiglia, il riconoscimento di un importo esaminato “complessivamente” per il mantenimento della famiglia stessa.

Va rimarcato che l’art. 66 CCI, tenuto conto dell’evoluzione in materia di diritto di famiglia, menziona anche le unioni civili e le convivenze di fatto disciplinate nella Legge n°76 del 2016, completamente tralasciate sino dalla Legge Fallimentare. 

Si segnala inoltre che qualora uno dei debitori non sia consumatore troveranno applicazione le norme relative al concordato minore. Ciò scioglie ogni dubbio applicativo nei casi di eterogeneità dell’esposizione debitoria dei soggetti appartenenti ad un unico nucleo familiare. Si dissipano inoltre le incertezze sia in ordine alla previsione che radica la competenza in capo al giudice adito per primo e sia in merito alla ripartizione del compenso dell’OCC in misura proporzionale all’ammontare dell’esposizione debitoria di ciascuno (art. 66, commi 4 e 5, CCI).

Articolo 66 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) [Aggiornato al 12/01/2019]
Procedure familiari
1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno.

Commenti