Propaganda razzista e libertà di parola: un difficile equilibrio

I recenti casi di cronaca che vedono coinvolti in episodi di razzismo e xenofobia politici, tifosi di calcio, semplici cittadini e addirittura madri di famiglia può essere l’occasione di svolgere una succinta analisi sulla normativa attualmente in vigore.

Nell’ordinamento italiano, le disposizioni penali che puniscono le manifestazioni di discriminazione razziale sono state introdotte dalla legge 13 ottobre 1975 n. 654 (c.d. «legge Reale») con la ratifica della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, convenzione con la quale gli Stati firmatari si impegnavano a realizzare politiche tendenti ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale e a favorire l’intesa tra tutte le razze.
Un intervento legislativo organico a carattere antidiscriminatorio fu introdotto con la cosiddetta «Legge Mancino» del 1993, che non solo modificò le pene comminabili ma estese la sanzione penale anche alle discriminazioni religiose. Venne immessa nel sistema penale, inoltre, una specifica circostanza aggravante concernente la discriminazione razziale. Altre modifiche sono state apportate con successivi interventi normativi nel 2006 e nel 2016.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21, i reati in tema di discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose sono collocati nel codice penale agli articoli 604 bis e 604 ter, all’interno di una specifica sezione dal titolo “Dei delitti contro l’eguaglianza”. I due nuovi articoli sono rubricati, rispettivamente “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa” e “Circostanza aggravante”.
La normativa italiana, diretta a tutelare il rispetto della dignità umana e del principio di uguaglianza etnica, nazionale, razziale e religiosa, in buona sostanza, punisce qualsiasi condotta di propaganda sulla superiorità o sull’odio razziale, nonché l’istigazione e la propaganda di fatti o attività atte a provocare violenza per motivi etnici, razziali o religiosi.
Vengono, inoltre, vietate le associazioni istituite a tale scopo, punendo sia i meri partecipanti all’associazione, sia, in maniera più grave (analogamente alle norme sull’associazione a delinquere) gli organizzatori e promotori.
Viene, infine, punita la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, se queste si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
In definitiva, può affermarsi che, nel nostro ordinamento, il riconoscimento della pretesa punitiva dello Stato rispetto alle condotte discriminatorie su base razziale ed etnica risiede nel principio di eguaglianza e di pari dignità, così come espresso dall’art. 3 Cost..
Come è evidente al lettore, in linea teorica, sussiste sempre un potenziale conflitto fra il divieto di discriminazione e la libertà di espressione (art. 21 Cost.). Ciò chiaramente pone problemi di ordine giuridico, e prima ancora di ordine politico e culturale, in quanto l’interprete, che sia il giudice o il cittadino, è chiamato a stabilire un equilibrio e dei confini tra questi due princìpi, entrambi di rilevanza costituzionale.
C’è chi ha proposto l’abrogazione della Legge Mancino. La cancellazione di questa normativa, rilanciata l’anno scorso dall’ex ministro delle Famiglia Fontana, è una storica battaglia della Lega che già nel 2014 proponeva un referendum sulla considerazione che essa “contrasta la libertà di espressione e colpisce chi manifesta le proprie idee. Con la scusa della discriminazione razziale, etnica e religiosa, attraverso questa legge ci impediscono di difendere i nostri valori, la nostra storia e la nostra cultura. Abrogarla significa garantire a ogni cittadino la libertà di esprimersi liberamente senza incorrere in sanzioni penali.”.
Deve aggiungersi, tuttavia, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione tende ad affermare il principio secondo il quale il diritto di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) incontra dei limiti laddove esso si ponga in contrasto con il principio di pari dignità di tutti i cittadini (art. 3 Cost.).
Del resto, anche la Corte Costituzionale in più occasioni ha precisato che la libertà di manifestazione del pensiero non può spingersi oltre il limite segnato da altri principi costituzionali fondamentali.

Commenti