Case popolari, sovranisti e Costituzione

La Provincia di Trento, guidata dal governatore leghista Maurizio Fugatti, alcuni giorni fa ha approvato il disegno di legge provinciale n. 36/2019.
Tale normativa prevede l'esclusione, dal bando per l'assegnazione di una casa popolare, di una persona o di un nucleo familiare al cui interno ci sia una persona che, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, abbia subìto condanne definitive per i delitti non colposi con pena edittale di almeno 5 anni, oltre che per i reati di furto aggravato, rapina e tutti i reati concernenti sostanze stupefacenti.
Di pochi giorni fa, è anche la notizia che il Governo ha deciso di impugnare innanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale abruzzese  n. 34 del 31 ottobre 2019 sulle case popolari, approvata dalla giunta di centrodestra a trazione Fratelli d'Italia. 
La norma, infatti, prevede che, per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i cittadini non comunitari devono produrre documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta ai cittadini italiani e comunitari. 
Ora, è ovvio per chi abbia anche i minimi rudimenti di diritto costituzionale che la legge approvata dalla Provincia di Trento è illegittima in quanto in contrasto con l'articolo 27 della Carta Fondamentale che prevede la funzione rieducativa della pena. Non solo! 
Questa norma è in conflitto anche con il principio secondo il quale la responsabilità penale è personale in quanto punisce un intero nucleo familiare solo perché un suo componente ha una condanna, passata in giudicato e già scontata.
Il caso abruzzese è, solo apparentemente, più complicato.
Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale poiché tale normativa avrebbe innanzitutto invaso la competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e di "ordine pubblico e sicurezza" (cfr. articolo 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione)
ma, soprattutto, in quanto la legge abruzzese contiene varie norme che "violano i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e non discriminazione di cui all’articolo 3 della Costituzione".
Inoltre, la discriminazione fondata sulla nazionalità contrasta anche con l’articolo 18 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea e con l’articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo...
Tale questione, peraltro, era stata già affrontata dalla Corte Costituzionale che aveva censurato la discriminazione dello straniero con riferimento alle prestazioni sociali (cfr. sent. n. 187/2010).
Prima la Costituzione, poi, forse, il sovranismo...

Commenti